Per questo i rapporti scienza giuridica-scienza sociale sono divenuti sempre più stretti. Ghezzi parlando riguardo al tema della formazione extra-legislativa del diritto, nota come uno dei punti migliori per capire il diritto del lavoro è guardarlo sotto un punto di vista interdisciplinare e Pera suggerisce una feconda apertura alla ricerca sociologica. In Italia si sta conducendo una delle poche ricerche sociologico giuridiche sui testamenti (e i civilisti erano i più strenui conservatori). Per Bobbio occorre comunque ribadire la differenza tra opera del giurista e quella dello scienziato sociale, in quanto avvicinarsi non vuol dire confondersi. Hart parla proprio di punto di vista interno (del giurista) e punto di vista esterno (del sociologo). Le due parti hanno in comune il problema del rapporto tra regola e comportamento: il sociologo usa le seconde per spiegare perchè certi individui si comportano così (parte dal comportamento per arrivare alla regola che lo possa spiegare), il giurista usa le stesse regole per qualificare comportamenti come leciti o illeciti (parte dalla regola valida per arrivare al comportamento che è l’attuazione di quella regola). L’integrazione sarà necessaria perchè descrivono la stessa cosa a parti invertite però. Il giurista potrà aspettarsi dal sociologo un aiuto nell’utilizzare l’enorme quantità di concetti accumulati per capire come funziona un sistema normativo, il sociologo potrà aspettarsi dal giurista una sollecitazione a guardare con maggior attenzione il reticolato di regole in cui si muove ogni gruppo sociale, sebbene i sociologi abbiano tenuto poco conto del lavoro dei giuristi su alcuni concetti di teoria base del diritto come status, società, aspettativa ecc.

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