I due consoli erano magistrati titolari del supremo potere civile e militare. Esercitavano collegialmente la suprema potestas e il loro imperium maius, teoricamente illimitato. Ognuno di essi ne era in via di principio titolare per intero,  e in quanto tale poteva autonomamente esercitarlo, salva la facoltĂ  del collega di bloccare ogni suo atto interponendo l’intercessio, ricorrendo cioè ad un suo diritto di veto capace di impedire o annullare qualsiasi iniziativa intrapresa o realizzata dall’altro senza la sua adesione.

Le competenze dei consoli erano indefinite, poiché investivano tutti i settori del pubblico potere, con limiti di fatto derivanti esclusivamente dalla provocatio ad populum e dalla resistenza di altre magistrature con proprio autonomo imperium. Tutto il potere che non era specificatamente attribuito ad altri magistrati, comunque forniti di potestà minore, spettava unitariamente ai due consoli, detti perciò anche iudices.

Con la presidenza del senato e dell’assemblea comiziale ad ognuno dei due consoli spettava il potere di procedere alla nomina dei successori e degli altri magistrati ordinari attraverso l’accettazione e la proposta delle candidature all’assemblea e, quindi, dopo il voto dell’assemblea, attraverso la proclamazione degli eletti.

I consoli, generalmente legati all’osservanza delle direttive politiche del senato, quando era necessario assumere con urgenza decisioni importanti per la comunitĂ  si avvalevano dell’assistenza di un ristretto consilium formato dai principes civitatis.

I consoli avevano certamente competenza nel campo della coercitio criminale. Erano responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico e potevano adottare gli opportuni provvedimenti di polizia avvalendosi anche di appositi ausiliari. Esercitavano altresì funzioni amministrative normalmente devolute ai censori quando questi erano in carica; avevano il potere di imporre nuovi tributi e di gestire il pubblico denaro. Inoltre, avevano il comando dell’esercito e la piena responsabilitĂ  del suo impiego in guerra, secondo le direttive del senato.

La loro carica durava un anno e alla scadenza di questa ogni console rispondeva all’uso fatto dei suoi poteri, e poteva perciò essere perseguito per eventuali infrazioni o crimini commessi durante la gestione della magistratura.

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