Art 122 IV c cost à i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

L’espressione “nell’esercizio delle loro funzioni” ha creato non pochi problemi.

Ci si è chiesti se le opinioni e i voti fossero anche quelli espressi e dati durante l’esercizio delle attività relative all’ambito amministrativo oltre che politico. In realtà la Corte Costituzionale ha ristretto la portata dell’insindacabilità solo a quest’ultimo ambito, sottolineando che i consiglieri non potessero usufruirne nell’esercizio delle funzioni inerenti alla loro partecipazione come componenti della giunta regionale.

La Corte Costituzione si è orientata ad ampliare tale concetto in altra direzione, estendendo l’insindacabilità anche alle opinioni espresse al di fuori della sede consiliare purché formulate a causa della funzione svolta, o alle opinioni riproduttive di quelle già espresse in sede consiliare.

Si nota dunque il parallelismo tra la carica di consigliere regionale e quella di parlamentare. La stessa cosa non può dirsi per il concetto di immunità penale, esclusiva prerogativa di deputati e senatori.

Addirittura la L 62/53 vietava di estendere gli appellativi dei parlamentari ai consiglieri. Principio che non sempre è stata osservato, specie in Sicilia dove prendevano il nome di deputati.

I consiglieri percepiscono un’indennità stabilita con legge regionale, il cui ammontare è stabilito in relazione alle funzioni svolte all’interno del Consiglio.

Sono inoltre estendibili in via analogica altre disposizioni indirizzate ai parlamentari, come l’art 98 che vieta ai parlamentari che siano anche pubblici impiegati di conseguire delle promozioni, se non per anzianità.

Vale inoltre anche per i consiglieri regionali il divieto di mandato imperativo.

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