La disciplina generale del contratto detta regole destinate ad applicarsi a tutti i contratti, salve le deroghe stabilite dalla disciplina speciale. Secondo gli orientamenti dottrinali più recenti, attraverso il processo di qualificazione e tipizzazione, si costituisce la disciplina da applicarsi (prima la speciale e poi la generale). Il modello di contratto che emerge dalla disciplina generale si ispira a tipo della vendita, che è l’operazione più diffusa. Si tratta di un modello neutro, indifferente alle modalità e condizioni in cui il contratto è concluso e alla posizione economico-sociale delle parti contraenti. Tuttavia, questo modello neutro deve essere combinato con le regole previste nei casi in cui una parte, o entrambe, abbiano un proprio status giuridico che interferisca con la loro capacità negoziale. All’interno dello status si possono poi distinguere regimi speciali, ad es. regole speciali sono riservate ai contratti conclusi dalle banche con i loro clienti. Da alcuni anni si è introdotta nell’ordinamento italiano una nuova figura, il consumatore. Una categoria economica e sociologica con cui si individua il soggetto destinatario di servizi e prodotti diffusi sul mercato delle imprese.

La controparte del consumatore è il professionista, colui che svolge professionalmente un attività economica, e distribuisce nei locali dell’impresa o fuori prodotti e servizi riconducibili alla sua attività professionale. Consumatore è colui che compie atti al di fuori della sua attività professionale. Questo, non è provvisto di potere negoziale, è dotato solo della facoltà di scelta tra prodotti, tra servizi, tra offerte negoziali spesso identiche fra loro. Ora questo status si trasforma in giuridico, acquista anche una valenza normativa, e il consumatore divine destinatario di discipline informate.

Nel tessuto normativo si possono individuare:

– regole o riferimenti di carattere generale contenuti nella disciplina di livello comunitario;

– direttive comunitarie rivolte a disciplinare singoli rapporti tra professionisti e consumatori;

– direttive comunitarie che, pur non offrendo la definizione di consumatore, ne fanno menzione, o ad esso si riferiscono con altra terminologia;

– regole contenute nelle discipline di recepimento delle citate direttive;

– regole contenute nella legislazione speciale concernente l’istituzione dell’autorità di controllo degli erogatori di servizi pubblici essenziali ecc.

In conclusione si può dire che lo status dei contraenti non è più indifferente alla disciplina del contratto.

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