La diffusa convinzione che la dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dall’autorità giudiziaria risulterebbe priva di una qualche effettività se non fosse accompagnata da forme di dipendenza organizzativa ha trovato nel sistema uno spazio di notevole rilevanza nella direzione attuativa dell’art. 109 Cost. Benché gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria restino sempre subordinati, in via di principio, agli enti amministrativi di appartenenza, l’autorità giudiziaria risulta anch’essa investita di una serie di poteri di natura tipicamente gerarchica. L’entità di tali poteri segna, pertanto, il reale livello della dipendenza funzionale. L’art. 59 costruisce il rapporto di subordinazione anche qui con riguardo alla tipologia dell’organizzazione della polizia giudiziaria.

Le sezioni, considerate quali unità organiche, si pongono in un rapporto di subordinazione nei confronti del procuratore della Repubblica che dirige l’ufficio presso cui esse sono istituite (art. 59 comma 1°). Il disegno di evitare interferenze con l’amministrazione di appartenenza è perfezionato dal divieto di distogliere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria dalla loro attività se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono (art. 59 comma 3°).

L’esclusiva destinazione a compiti di polizia giudiziaria può essere de-rogata solo in casi eccezionali o per necessita di istruzione o di addestramento (art. 10 comma 3° disp. att.).

Nei confronti dei servizi, il rapporto di subordinazione si attenua nel senso che gli ordini dell’autorità giudiziaria sono mediati dalle gerarchie amministrative. Pertanto, la responsabilità personale investe unicamente l’ufficiale preposto al servizio.

Dal punto di vista del potere disciplinare, la relativa responsabilità si pone nei soli confronti del procuratore della Repubblica presso il tribunale.

Il rapporto di subordinazione è ulteriormente rafforzato dall’obbligo, in capo alle singole amministrazioni, di ottenere il consenso del procuratore della Repubblica presso il tribunale o del procuratore generale presso la corte d’appello per allontanare, anche provvisoriamente, dalla sede od assegnare ad altri uffici i dirigenti dei servizi (art. 14 disp. att.) e di vincolare altresì le promozioni dei dirigenti degli uffici al parere favorevole dei magistrati predetti (art. 15 comma 2° disp. att.).

In ordine al potere disciplinare, in sede attuativa si sono individuate le singole fattispecie di illecito con le relative sanzioni (art. 16 disp. att.), nonché si è introdotto un analitico regolamento del rito medesimo instaurato dal procuratore generale presso la corte d’appello (artt. 17 e 18 disp. att.), a partire dalla contestazione scritta dell’addebito e dall’obbligatoria assistenza del difensore.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento