Il principio di tassatività emerge dall’art. 568 co. 1, secondo cui è soltanto la legge che stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazioni e determina il mezzo con cui possono essere impugnati . Da tale principio di tassatività deriva un duplice profilo:

  • la necessità che la legge preveda espressamente un provvedimento come impugnabile;
  • la necessità che la legge precisi il mezzo di impugnazione.

Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenza (art. 568 co. 2 attuativo dell’art. 111 co. 7 Cost.). Per le ordinanze che non decidono sulla libertà, al contrario, vale la regola della tassatività.

Il principio di tassatività delle impugnazione viene limitato dal codice dal generale principio di conservazione del valore degli atti giuridici. Ai sensi dell’art. 568 co. 5, l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta. Se l’impugnazione è proposta ad un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.

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