Nel secondo dopoguerra il processo penale ha subito una gran quantità di interventi legislativi, volti a dare un’immediata inversione di rotta al modello inquisitorio del regime fascista (es. limitazione dei poteri di arresto della polizia e di quelli di archiviazione dei p.m.).

Con l’intervento della Costituzione tale inversione di rotta è stata poi formalizzata al livello più elevato della gerarchia delle fonti. Tale lavoro, tuttavia, è stato complesso almeno per due motivi:

  • la Costituzione si doveva reinventare, dal momento che lo Statuto Albertino trascurava completamente la materia del processo penale;
  • la Costituzione doveva fare i conti con la scarsità di tempo a disposizione e con i fortissimi contrasti tra le forze politiche.

Si è quindi scelto di indicare una serie di principi generali, riconducibili a tre categorie:

  • principi di orientamento liberale, al quale devono ricondursi i principi attinenti alla separazione dei poteri, in particolare tra:
    • chi accusa, ossia il p.m.;
    • chi difende (diritto riconosciuto a tutti i cittadini);
    • chi giudica, ossia il giudice naturale;
    • principi di orientamento personalistico, al quale devono ricondursi i principi che insistono sui diritti inviolabili della persona umana (es. presunzione di innocenza);
    • principi attinenti all’orientamento solidaristico, al quale devono ricondursi tutte le norme che intendono rimuovere gli ostacoli di carattere economico che impediscono l’uguaglianza sostanziale (es. difesa per i non abbienti, obbligatorietà del processo penale).

Una certa dottrina sostiene l’assenza di una scelta precisa tra il modello inquisitorio e quello accusatorio. A tale dottrina può esser dato credito solamente in ordine all’assenza di determinati elementi del sistema accusatorio puro (es. l’opportunità del processo penale diviene obbligatorietà). Nonostante questo, comunque, le norme costituzionali non possono nel loro complesso dar adito a istanze diverse da quella del modello accusatorio. A porre fine ad un qualsiasi dibattito a riguardo è intervenuta la Corte Costituzionale con una serie lunghissima di declaratorie di illegittimità alle norme del codice penale che richiamassero il modello inquisitorio.

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