Dell’art. 98, il quale se per un verso ha rinviato ad un’emananda legge sul patrocinio dei non abbienti, per altro verso non ha rinunciato ad un’anticipazione, menzionando un’ampia gamma di destinatari (imputato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile).
Dalla l. 29 marzo 2001, n. 134, con cui si è dettata una disciplina generale del patrocinio dei non abbienti davanti ad ogni giurisdizione. Attualmente, l’intera materia è disciplinata nel t.u. delle legislative e regolamentari sulle spese di giustizia, approvato con d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Il soggetto ammesso al patrocinio sceglie quale difensore un libero professionista, il cui compenso viene poi liquidato dall’autorità giudiziaria ed è a carico dello Stato.
Non si tratta, evidentemente, dell’unica soluzione possibile, come si ricava, del resto, dallo stesso art. 24 comma 3° Cost., il quale si limita a stabilite che il diritto di difesa dei non abbienti dev’essere assicurato tramite «appositi istituti». Per ipotesi, quindi, anche mediante l’istituzione di «pubblici uffici di assistenza legale», istituto rimasto del tutto incompiuto.
L’esame della normativa contenuta nel t.u. può essere avviato partendo dall’art. 81, che, con una previsione parallela all’art. 7 legge n. 60 del 2001 sulla difesa d’ufficio, contempla l’istituzione presso ogni consiglio dell’ordine di un elenco degli avvocati idonei ad essere nominati difensori da colui che è ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Circa l’inserimento, su richiesta dell’interessato, in tale elenco — da rinnovare entro il 31 gennaio di ogni anno — delibera il consiglio dell’ordine, che valuta una serie di requisiti recentemente modificati dall’art. 2 l. 24 febbraio 2005, n. 25. Per l’iscrizione all’elenco è sufficiente «l’iscrizione all’albo degli avvocati da almeno due anni»; per l’iscrizione inoltre è necessaria una esperienza professionale «specifica».
La soglia per poter usufruire del gratuito patrocinio è di euro 9.296,22 (e, dalla fine del 2005, di curo 9.723,84) del reddito annuale – quello imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito delle persone fisiche – che consente di usufruire del patrocinio a spese dello Stato.
Con l’art. 96 commi 2° e 3° d.P.R. cit. ci si è preoccupati del rischio che vengano ammessi al patrocinio soggetti i quali, contrariamente alle loro attestazioni, non versino in realtà nella situazione di “non abbienza”. Si è quindi previsto che l’istanza li ammissione al patrocinio vada respinta qualora il tenore di vita, le condizioni personali e familiari del richiedente nonché le attività economiche da lui eventualmente svolte offrano al giudice «fondati motivi» per ritenere – anche in base alle verifiche effettuate dalla Guardia di finanza a tal fine sollecitata – che il reddito da prendere in considerazione superi il tetto stabilito dalla legge. Non solo: con più specifico riferimento all’ipotesi in cui si proceda per uno dei delitti previsti dall’art. 51 comma 3-bis c.p.p. ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, viene sottratta al giudice qualsiasi discrezionalità, essendo egli tenuto ex lege a chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (Dia) e alla direzione nazionale antimafia (Dna) «le informazioni necessarie e utili» ai fini di una decisione più oculata circa l’ammissione del richiedente al beneficio.
E’ stata altresì ampliata dal solo processo “principale” a «tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse». Il difensore del soggetto ammesso al patrocinio può nominare sia un sostituto, secondo quanto dispone l’art. 102 (infra, § 38), sia un investigatore privato autorizzato. A sua volta, l’art. 102 d.P.R. cit. stabilisce che il soggetto ammesso al patrocinio possa «nominare un consulente tecnico di parte». Ne consegue che, diversamente dal passato, è consentita la scelta del sostituto, dell’investigatore e del consulente tecnico anche al di fuori dell’ambito distrettuale, sia pure con la clausola che in tal caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta imputabili alla scelta extra districtum.
L’ammissione al patrocinio non è più in alcun modo ostacolata dalla natura contravvenzionale del reato. Nelle ipotesi in cui l’imputato o il condannato partecipino al procedimento penale «a distanza», in base a quanto stabilito dalla l. 7 gennaio 1998, n. 11 (infra, cap. VII, § 8), è ammessa la nomina di un secondo difensore «limitatamente agli atti che si compiono a distanza». Eccettuata tale ipotesi, la nomina di un secondo difensore implica, invece, che gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato vengano a cessare (art. 91 comma 1° lett. b d.P.R. cit.). Occorre ribadire la regola che – nel definire in via generale i poteri del difensore – estende a quest’ultimo le facoltà ed i diritti spettanti all’imputato medesimo (art. 99 comma 1°).
Resta salva in ogni caso la possibilità per l’imputato di togliere effetto con espressa dichiarazione contraria all’atto compiuto dal difensore, anche se per ragioni più che evidenti tale iniziativa deve essere assunta anteriormente alla pronuncia del giudice inerente all’atto controverso (art. 99 comma 2°).
Il difensore delle parti eventuali, della persona offesa e degli enti rappresentativi di interessi lesi dal reato.
L’artt. 82 ss. c.p.c. stabiliscono che la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stiano in giudizio col ministero di un (solo) difensore (art. 100 comma 1°) – per le eventuali nomine in soprannumero opera il disposto dell’art. 24 disp. att. – munito di procura speciale, ossia relativa al processo in corso, da presumere conferita solo per un determinato grado a meno che nell’atto sia espressa una volontà diversa (art. 100 comma 3°). Per quanto concerne le forme della procura, è ammessa la sua apposizione in calce o a margine dei vari atti mediante i quali avviene l’ingresso della parte nel processo penale: l’autografia della sottoscrizione è certificata dal difensore (art. 100 comma 2°); al di fuori di tale ipotesi, si può inoltre conferire la procura con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Il difensore può compiere e ricevere tutti gli atti del procedimento tranne quelli che la legge riserva espressamente al rappresentato, il cui domicilio deve intendersi automaticamente eletto ad ogni effetto processuale presso il difensore (art. 100 comma 5°). Inoltre, in assenza di una procura ad re, mentre lo stesso non si può dire con riferimento alla persona offesa. Per questo soggetto processuale la nomina di un (solo) difensore -da effettuare con le modalità previste per la nomina del difensore dell’imputato (art. 96 comma 2°) – è infatti solo facoltativa (art. 101 comma 1°).