Le cause di estinzione comportano il venir meno di diritto degli effetti della misura. In presenza del presupposto indicato dalla legge l’effetto estintivo si produce automaticamente, anche se occorre pur sempre che il giudice adotti i provvedimenti necessari per far cessare immediatamente l’esecuzione della misura cautelare.

Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, è disposta l’archiviazione ovvero è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento. Se l’imputato si trova in stato di custodia cautelare e con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere è applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, il giudice provvede a norma dell’art. 312. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna, le misure perdono efficacia se la pena irrogata è dichiarata estinta ovvero condizionatamente sospesa.

La custodia cautelare perde altresì efficacia quando è pronunciata sentenza di condanna, ancorchĂ© sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia giĂ  subita non è inferiore all’entitĂ  della pena irrogata. Qualora l’imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari del pericolo di fuga o della pericolositĂ  sociale.

Le misure disposte per le esigenze cautelari di pericolo di inquinamento delle prove perdono immediatamente efficacia se alla scadenza del termine previsto dall’ordinanza che disponeva la misura, non ne è ordinata la rinnovazione. La rinnovazione è disposta dal giudice con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero, anche per piĂą di una volta, entro i limiti previsti dagli articoli 305 e 308.

Quando si procede per reati per il cui accertamento sono richieste investigazioni particolarmente complesse per la molteplicitĂ  di fatti tra loro collegati ovvero per l’elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese, ovvero per reati il cui accertamento è richiesto il compimento di atti di indagini all’estero, la custodia cautelare in carcere disposta per il compimento delle indagini non può avere durata superiore a trenta giorni.

La proroga della medesima misura è disposta, per non piĂą di due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su richiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il compimento delle indagini per le cui esigenze la misura era stata disposta e previo l’interrogatorio dell’imputato.

La custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all’interrogatorio entro il termine previsto dall’art. 294. Dopo la liberazione, la misura può essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, previo interrogatorio, allorchĂ©, valutati i risultati di questo, sussistono le condizioni indicate negli articoli 273, 274 e 275. Nello stesso modo si procede nel caso in cui la persona, senza giustificato motivo, non si presenta a rendere interrogatorio.

Ai sensi dell’art. 309, se la decisione sulla richiesta di riesame contro una misura coercitiva non interviene entro il decimo giorno, l’ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e l’indagato deve essere scarcerato.

La misura perde inoltre efficacia qualora l’autorità giudiziaria procedente, richiesta di inviare gli atti al Tribunale del riesame, non fa pervenire gli stessi entro cinque giorni dalla richiesta.

Tutte le misure cautelari sono, per loro essenza, sottoposte a termini di durata massima, che costituiscono un limite invalicabile per il giudice.

Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall’inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall’articolo 303 (termini di durata massima della custodia cautelare). Le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi due mesi dall’inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche al di lĂ  di due mesi dall’inizio dell’esecuzione, osservati i limiti previsti dal comma 1 dell’art. 308. L’estinzione delle misure non pregiudica l’esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autoritĂ  nell’applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive.

Ai sensi dell’art. 27, dopo l’adozione della misura cautelare, se il giudice si dichiara incompetente, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti al giudice competente, quest’ultimo deve adottare nuovamente la misura, sotto pena di perdita di efficacia della misura già disposta.

 

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