Il codice del 1988 ha operato una scelta assai diversa da quella adottata in precedenza:

  • la persona offesa, avendo una natura perfettamente penalistica, mentre svolge un ruolo di primaria importanza nella fase preliminare, ricopre un ruolo quasi da spettatore nella fase processuale;
  • la persona danneggiata, avendo una natura perfettamente civilistica, pur non intervenendo nella fase preliminare, ricompre il ruolo di parte in quella processuale.

Tale scelta vuole assicurare che i due processi (civile e penale) restino separati, e questo per evitare che il risarcimento del danno condizioni l’accertamento della responsabilità penale o alteri l’equilibrio delle parti del processo. Il codificatore del 1988, evidentemente, ha ritenuto che l’impedire al danneggiato di costituirsi parte civile durante le indagini preliminari induca tale soggetto ad esercitare l’azione civile nel processo civile (cosiddetto meccanismo di ingegneria processuale).

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