a) il sequestro conservativo; b) il sequestro preventivo; c) i rimedi avverso i provvedimenti di sequestro

Il regime delle misure cautelari reali trova ospitalità in un titolo apposito del libro IV. Il codice ha individuato due diverse specie di misure riconducibili alle specifiche esigenze cautelari cui la legge delega chiedeva di ricollegare la disciplina delle misure reali. Da un lato è prevista la classica figura del sequestro conservativo, dall’altro quella inedita del sequestro preventivo, entrambe di regola affidate alla competenza del giudice di merito.

Il sequestro conservativo ha la funzione di assicurare, con il vincolo posto su beni mobili o immobili dell’imputato, l’esecuzione della sentenza che potrebbe venire emessa, tutte le volte in cui vi sia la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le relative garanzie. Sia sotto il profilo del pagamento della pena pecuniaria, delle spese processuali e delle altre somme dovute all’erario statale, sia sotto il profilo delle obbligazioni civili da reato, nell’ipotesi di iniziativa della parte civile.

Accanto alla soppressione dell’ipoteca legale, tra le novità di maggiore rilievo si segnalano quella rappresentata da una più organica disciplina dell’offerta di cauzione e soprattutto quella relativa alla prevista conversione del sequestro in pignoramento , quale conseguenza del giudicato di condanna. Si è precisato che l’estinzione della misura cautelare patrimoniale e il contestuale fenomeno della sua conversione in pignoramento non estinguono in carattere privilegiato dei crediti tutelati attraverso il sequestro, salva restando in ogni caso la priorità attribuita ai crediti della parte civile rispetto a quelli dello Stato.

Il sequestro preventivo si caratterizza invece per il suo spiccato finalismo cautelare. Si stabilisce che anche prima dell’esercizio dell’azione penale, il giudice, su richiesta del pm, debba disporre con decreto motivato il sequesto delle cose pertinenti al reato tutte le volte in cui la libera disponibilità delle stesse possa aggravare o protrarre le conseguenze del medesimo reato, ovvero agevolare la commissione di altri reati.

Al di fuori di questi presupposti il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca è di regola rimesso alla discrezionalità del giudice, mentre diventa obbligatorio nel corso dei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Le disposizioni concernenti il sequestro preventivo si applicano anche alla peculiare fattispecie di sequestro dei beni prevista dall’art. 1 d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 nei confronti dei beni appartenenti alla persona vittima di un sequestro estorsivo, al suo coniuge e alle altre persone ivi indicate.

Durante le indagini preliminari, quando per l’urgenza delle circostanze non risulti possibile attendere il provvedimento del giudice competente per la fase, il sequestro preventivo potrà essere disposto con proprio decreto dal pm, e addirittura potranno procedervi di loro iniziativa, prima dell’intervento di quest’ultimo, anche ufficiali di polizia giudiziaria, salva la necessità si trasmissione al pm del relativo verbale entro 48 ore. In ipotesi del genere il sequestro perde efficacia qualora entro le successive 48 ore il pm non ne abbia richiesto al giudice la convalida e l’emissione del decreto di sua competenza, ovvero qualora il giudice non emetta il provvedimento di convalida entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.

La misura viene revocata dal giudice, su richiesta del pm o dell’interessato, ovvero dallo stesso pm nel corso delle indagini preliminari, quando si riscontri l’insussistenza anche per fatti sopravvenuti delle esigenze di prevenzione che l’avevano giustificata. Ci si riferisce, da un lato all’ipotesi di conversione del sequestro preventivo in sequestro probatorio, tutte le volte in cui il primo, avendo avuto per oggetto più esemplari identici della cosa sequestrata, abbia perso efficacia a seguito di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, peraltro impugnata dal pm: in situazioni del genere, il giudice ordinerà il mantenimento del sequestro a tale scopo su un solo esemplare della stessa.

Dall’altro lato viene in rilievo l’ipotesi di conversione conseguente alla pronuncia di sentenza di condanna, ovviamente quando non sia stata disposta la confisca delle cose sequestrate in via preventiva, nel qual caso dovranno rimanere fermi gli effetti del sequestro. Al di fuori di questa eventualità, e semprechè non permanga l’esigenza cautelare ex art. 321, dovrà essere ordinata la restituzione di tali cose, ma il giudice potrà disporre la conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo, ove ne sussistano i presupposti, dietro richiesta del pm o delle parte civile: sia nell’ipotesi di sentenza di condanna, sia nell’ipotesi di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, in quanto soggette ad impugnazione.

In ogni caso il diverso fenomeno della conversione del sequestro penale in una delle figure di sequestro cautelare risulta dalla disciplina ordinaria per la restituzione delle cose sequestrate a fini probatori. Si prevede che una volta maturate le premesse per la restituzione, non deve venire disposti allorché sussistano gli estremi per una misura cautelare reale: in tali ipotesi il giudice ordina che il sequestro sia mantenuto a titolo di sequestro conservativo o preventivo.

Per quel che concerne i rimedi avverso i provvedimenti di sequestro, si fa perno anzitutto sullo strumento del riesame, individuato quale tipica impugnazione nel merito, di fronte al tribunale in composizione collegiale sia contro l’ordinanza di sequestro conservativo che contro il decreto di sequestro preventivo, dopo che analoga previsione era già stata dettata con riferimento al decreto di sequestro per finalità probatorie. È espressamente stabilito che la richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento di sequestro.

In tutti questi casi il procedimento di riesame è delineato dall’art. 324 sulla falsariga di quello descritto nell’art. 309. Tutte le ordinanze emesse dal tribunale in sede di riesame intorno ai provvedimenti di sequestro sono suscettibili di ricorso per cassazione. Tuttavia si ammette esplicitamente che lo stesso ricorso possa venire altresì proposto direttamente contro i medesimi provvedimenti di sequestro, e in tal caso è inammissibile il riesame.

Fuori dei casi di riesame del decreto di sequestro preventivo previsti dall’art. 322, al pm, all’imputato e alle altre persone interessate alle cose sequestrate è comunque riconosciuto il diritto di proporre appello al tribunale, in composizione collegiale, contro le ordinanze, nonché contro il decreto di revoca eventualmente emesso dal pm, mentre nulla del genere si dice per quello che riguarda i corrispondenti provvedimenti in materia di sequestro conservativo. Anche contro le ordinanze emesse dal tribunale in sede di appello è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325 comma1.

 

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