La polizia giudiziaria, dopo aver acquisito la notizia di reato ed averla eventualmente comunicata al pm a norma dell’art. 347, sino a quando costui non abbia assunto la direzione delle indagini compie di propria iniziativa gli atti di indagine preliminare che risultano necessari a norma dell’art. 55 comma 1 per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale. Raccoglie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole con ricerca tanto delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti, quanto delle cose e delle tracce pertinenti al reato; provvede anche alla conservazione delle tracce e dello stato dei luoghi.
A tali fini la polizia giudiziaria compie sia una attività formale di indagine, consistente in atti specificamente regolati dalla legge, sia un’attività informale, costituita da atti non implicanti l’esercizio di poteri autoritativi. Nell’ambito delle attività del primo tipo si collocano:
a)   gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria identificano la persona sottoposta alle indagini e le persone che possono fornire informazioni sui fatti oggetto delle medesime. Nell’identificare l’indagato essi possono compiere rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici, nonché altri accertamenti;
b)   gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria accompagnano la persona sottoposta alle indagini o informata dei fatti, la quale rifiuti di farsi identificare o fornisca generalità o documenti di identificazione di cui ci sia ragione per ritenere la falsità ,  nei  propri  uffici e  la trattengono qui  per il tempo  strettamente necessario all’identificazione e comunque per non più di dodici ore. Essi informano immediatamente il procuratore della Repubblica, informato anche in caso di rilascio;
c)   gli ufficiali di polizia giudiziaria, a condizione che la persona indagata non sia in stato di fermo o di arresto e che il difensore sia presente, acquisiscono sommarie informazioni dalla stessa persona con le stesse garanzie dell’art. 64 (art. 350 commi 1-4). I suddetti non applicano invece l’art. 65, quindi non contestano al soggetto il fatto che gli è attribuito, non gli rendono noti gli elementi di prova esistenti contro di lui e le relative fonti, né lo invitano ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa;
d)   gli ufficiali di polizia giudiziaria, sul luogo e nell’immediatezza del fatto, possono acquisire dalla persona sottoposta alle indagini, anche se arrestata o fermata e il suo difensore non è presente, notizie utili all’immediata prosecuzione delle indagini; peraltro le dichiarazioni così ottenute, qualora assunte senza l’assistenza del difensore, non possono essere documentate in alcun modo, né essere utilizzate si non ai fini della immediata prosecuzione delle indagini;
e)   gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ricevono dalla persona sottoposta alle indagini, anche se arrestata o fermata e anche in assenza del difensore, le sue dichiarazioni spontanee. Tali dichiarazioni possono essere utilizzate in dibattimento solo a norma dell’art. 503 comma 3, cioè solo per le contestazioni all’imputato che sottostia all’esame, e non anche a norma dell’art. 513 comma 1, cioè se l’imputato resti assente o contumace o rifiuti di sottoporsi all’esame (art. 350 comma 7). Una volta contestate possono essere utilizzate dal giudice solo per valutare la credibilità dell’imputato e non come prova dei fatti dichiarati (art. 503 comma 4);
f)    gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria assumono sommarie informazioni dalle persone informate dei fatti osservando quanto gli artt. 197-203 stabiliscono in tema di incompatibilità a testimoniare, obblighi del testimone e facoltà o obbligo di costui a deporre. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono chiedere informazioni sulle domande loro formulate da costoro e sulle relative risposte (art. 531 comma 1). La persona informata dei fatti che rende dichiarazioni false alla polizia giudiziaria può incorrere nei reati di calunnia o favoreggiamento personale. Se la persona rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l’ufficiale o agente di polizia giudiziaria procedente interrompe l’atto, avverte la persona esaminata che indagini potranno essere iniziate nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le dichiarazioni precedentemente rese non potranno essere utilizzate come prova contro la persona. Quelle rese nel corso di un’audizione illegalmente iniziata o proseguita dopo che gli indizi di colpevolezza erano emersi a suo carico non potranno essere utilizzate nemmeno contro altri;
g)   gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono informazioni anche dalle persone indicate nell’art. 210, cioè dalle persone indagate o imputate in procedimento connesso a norma dell’art. 12 o di un reato collegato a norma dell’art. 371 comma 2 lett. b a quello formante oggetto delle indagini, nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente;
h) nella flagranza di reato o in caso di evasione gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono la perquisizione della persona sulla quale o del luogo nel quale abbiano fondato motivo di ritenere che siano occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse, nonché del luogo ove abbiano fondato motivo di ritenere che la persona sottoposta alle indagini o l’evaso si trovi. Eseguono la perquisizione di un domicilio anche in tempo di notte se la dilazione pregiudicherebbe l’esito dell’atto (art. 352 comm1 e 3). La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo e comunque non oltre le 48 ore dal compimento dell’atto il verbale della perquisizione al procuratore della Repubblica del luogo in cui lo stesso è stato compiuto. Il procuratore pronuncia sulla convalida entro 48 ore dalla ricezione (art. 352 comma 4);
i) gli ufficiali di polizia giudiziaria, se vi è pericolo che le cose pertinenti al reato o le tracce di questo si disperdano o si alterino o che lo stato dei luoghi venga mutato e il pm non può intervenire tempestivamente o non ha ancora assunto la direzione delle indagini, compiono i necessari rilievi ed accertamenti sullo stato dei luoghi, delle cose e delle persone e sequestrano il corpo del reato e le cose pertinenti a questo (art. 354). Se necessario possono avvalersi dell’aiuto di persone idonee che non possono rifiutarsi di prestare la propria opera. L’ufficiale o agente enuncia il motivo del sequestro nel verbale, ne consegna una copia alla persona cui le cose appartengono e ne trasmette un’altra entro 48 ore al procuratore della Repubblica del luogo dove il sequestro è stato compiuto. Entro 48 ore dalla ricezione il procuratore con decreto motivato convalida il sequestro oppure ordina la restituzione delle cose sequestrate, e ne viene notificata copia alla persona le cui cose sono state sequestrate. Tale persona, l’indagato o la persona che avrebbe diritto alla restituzione delle cose possono proporre richiesta di riesame del provvedimento di convalida, non sospensiva dell’esecuzione del provvedimento, al tribunale in composizione collegiale del capoluogo della provincia in cui il pm convalidante ha sede;
j) gli ufficiali di polizia giudiziaria trasmettono intatti al procuratore della Repubblica, per il sequestro che questi voglia disporre, i plichi sigillati o altrimenti chiusi che abbiano acquisito. Se hanno fondato motivo di ritenere che gli stessi contengano elementi utili all’individuazione di fonti di prova che potrebbero andare perse a causa del ritardo, informano con il mezzo più rapido il pm, che può autorizzarli all’apertura immediata;
k) gli ufficiali di polizia giudiziaria che rilevano la giacenza in un ufficio postale o telegrafico di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza che comunque possono avere relazione con il reato, in caso di urgenza ordinano al preposto all’ufficio di sospendere l’inoltro e avvertono di ciò il pm. Se entro 48 ore questi non dispone il sequestro, gli oggetti fermati devono essere inoltrati (art. 353 comma 3);
l) se non è possibile attendere l’intervento del pm, gli ufficiali di polizia giudiziaria attuano il sequestro preventivo delle cose pertinenti al reato la cui libera disponibilità può aggravare o protrarre le conseguenze di questo oppure agevolare le commissione di altri reati, nonché delle cose suscettibili di confisca. Entro 48 ore a pena di decadenza del provvedimento trasmettono il verbale al pm, che entro 48 ore dalla ricezione del verbale, anche qui a pena di decadenza del provvedimento, chiede al gip la convalida e l’emissione di un decreto di sequestro o dispone la restituzione delle cose sequestrate. Il giudice emette l’ordinanza di convalida e il decreto di sequestro entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta a pena di decadenza. Anche contro tale decreto può essere chiesta dai soggetti sopra indicati il riesame al tribunale in composizione collegiale del capoluogo della provincia nella quale ha sede il giudice che ha pronunciato (art. 322).
Le ulteriori indagini della polizia giudiziaria
Dopo che il procuratore della Repubblica ha assunto la direzione delle indagini, la polizia giudiziaria compie ancora:
a)  gli atti che le vengono specificamente delegati dal suddetto pm, compresi l’interrogatorio   e  il  confronto  della  persona  sottoposta  alle  indagini,  a condizione che costei si trovi in libertà e il suo difensore presenzi all’atto. In ogni atto delegato la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli artt. 364, 365 e 373 per gli atti di indagini preliminare espletati dal pm (art. 370 comma 2);
gli atti necessari per ottemperare alle direttive di indagine impartite dal pm alla stessa polizia giudiziaria;
gli atti non delegati agli estranei a tali direttive che risultano necessari per accertare i reati ovvero sono richiesti dagli elementi successivamente emersi. In quest’ultimo caso la polizia giudiziaria assicura le nuove fonti di prova e informa di esse prontamente il pm. In nessun caso la polizia giudiziaria può assumere informazioni dalle persone che le parti del processo hanno indicato come fonti di prova in una richiesta di integrazione probatoria di cui all’art. 422 comma 2 o in una lista predibattimentale a norma dell’art. 468 oppure dalle persone il cui esame sia stato disposto dal giudice a norma dell’art. 507.