La traduzione non integra un mezzo di prova, ma una semplice mediazione linguistica tra i soggetti del procedimento, e che il suo impiego non si esaurisce nell’ambito probatorio. Quanto alla terminologia adottata, il titolo quarto prende nome dalla natura dell’attivitĂ considerata, mentre, sul piano soggettivo, l’espressione «interprete» è usata per designare sia la persona che riproduce in lingua italiana o in lingua diversa dichiarazioni orali, sia la persona che svolge il medesimo compito nei confronti di atti o documenti scritti.
Le ipotesi in cui si deve ricorrere all’ausilio dell’interprete sono tipicizzate dall’art. 143 mediante una tripartizione. La prima concerne esclusivamente l’imputato (e la persona sottoposta alle indagini) il quale non conosca, perchĂ© non parla o non comprende, la lingua italiana. Conta qui, come è naturale, non la comprensione del significato tecnico degli atti processuali, ma la padronanza della lingua, talchĂ© una conoscenza «media» esclude la necessitĂ dell’interprete.
Il diritto all’assistenza dell’interprete investe non solo gli atti orali, ma pure quelli scritti, tutte le volte in cui, fin dalla fase delle indagini preliminari, la mancata conoscenza della lingua italiana sia evidenziata dall’interessato o accertata dall’autoritĂ procedente. Gioca, infatti qui il dettato dell’art. 111 comma 3° Cost., stando al quale la persona accusata di un reato deve essere «assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo».
La garanzia deve, ad ogni modo, essere coordinata con quelle predisposte per gli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta (retro, § 2). Tuttavia, indipendentemente dalla sfera di operativitĂ dell’art. 109, al cittadino italiano imputato che non parli o non comprenda la lingua italiana e assicurata una posizione di paritĂ con l’imputato straniero, anche se, per evitare facili strumentalizzazioni, l’art. 143 comma 1° pone a suo carico una presunzione relativa di conoscenza della lingua italiana.
La tutela dell’imputato straniero che si trovi all’estero si completa con l’obbligo – allorchĂ© dagli atti non risulti che egli conosca la lingua italiana – di redigere nella lingua dello Stato dove è nato l’invito a dichiarare o elegge-re domicilio nel territorio dello Stato (art. 169 comma 3°). La seconda ipotesi concerne il sordo, il muto o il sordomuto che non sappia leggere o scrivere: qui la nomina dell’interprete ubbidisce a regole particolari (retro, § 2). La terza ipotesi assume carattere residuale, riferendosi all’esigenza (li procedere alla nomina dell’interprete per tradurre uno scritto in lingua straniera o in dialetto non facilmente intelligibile, oppure per trasferire in lingua italiana una dichiarazione – di qualsivoglia contenuto – effettuala da chi non conosce la lingua italiana.
Premesso che l’interprete deve essere nominato pure allorquando il giudice, il pubblico ministero o l’ufficiale di polizia giudiziaria abbia personale conoscenza della lingua o del dialello da interpretare, la prestazione del relativo ufficio assume carattere obbligatorio (art. 143 comma 4°), talchĂ© può disporsi l’accompagnamento coattivo dell’interprete (art. 133). Talune persone non possono svolgere la relativa funzione, a pena di nullitĂ (art. 144), il cui regime dipende dal soggetto a favore del quale l’interprete opera. I requisiti di capacitĂ e le situazioni di incompatibilitĂ dell’interprete sono costruiti sulla falsariga di quelli del perito (infra, cap. III, § 11).
E’ giĂ rilevato (retro, § 2) come possa assumere la qualitĂ di interprete un prossimo congiunto del sordo, del muto o del sordomuto. L’interprete incapace o incompatibile è ricusabile dalle parti private e, per i soli atti compiuti o disposti (le prove) dal giudice, è ricusabile anche dal pubblico ministero. Assoggettata a precise condizioni temporali, la dichiarazione di ricusazione o di astensione è decisa con ordinanza da ritenersi inoppugnabile (art. 145).
Con il provvedimento di nomina, l’interprete è citato a comparire tramite notificazione e, in situazioni di urgenza, anche oralmente per mezzo dell’ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria (art. 52 disp. att.). Il conferimento dell’incarico avviene con forme che non contemplano -naturalmente – la prestazione del giuramento, ma che mantengono l’obbligo incondizionato di serbare il segreto, benchĂ© esso cada, in ogni caso, con la chiusura delle indagini preliminari (art. 146).
Se l’incarico concerne traduzioni scritte che richiedono un lavoro di lunga durata, l’art. 147 abilita l’autoritĂ procedente a prorogare, per giusta causa, il termine fissato per una sola volta. L’interprete che non abbia presentato la traduzione nel termine può essere sostituito; in quest’ultimo caso, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, è passibile, al pari del perito (art. 231), di condanna al pagamento di una somma a favore del-la cassa delle ammende. Nel corso delle indagini preliminari, è il pubblico ministero che chiede al giudice di applicare la sanzione (art. 53 disp.att.).