Gli artt. 45-49 disciplinano la rimessione del processo, cioè il suo spostamento da una sede all’altra. Può essere richiesta in ogni stato e grado del processo di merito dall’imputato, dal procuratore generale presso la corte d’appello e dal pm presso il giudice procedente. Ai sensi dell’art. 46 la richiesta di rimessione proveniente dall’imputato deve essere, a pena di inammissibilità, da lui sottoscritta da un suo procuratore speciale dopo essere stata depositata in cancelleria unitamente ai documenti che la giustificano e va notificata entro 7 giorni alle altre parti a cura del richiedente. Lo stesso giudice procedente in seguito alla presentazione della richiesta può sospendere con ordinanza il processo finché non sia intervenuta l’ordinanza di inammissibilità o di rigetto. Analogamente, dopo essere stata investita della richiesta, la corte di cassazione può disporre la sospensione. In attesa della decisione della corte di cassazione si possono compiere nonostante la sospensione, gli atti urgenti. La corte risponde con ordinanza di inammissibilità, di rigetto o di accoglimento, e in quest’ultima ipotesi indica il nuovo giudice da individuare ai sensi dell’art. 11. Il nuovo giudice procede alla rinnovazione degli atti qualora una delle parti lo richieda.

I presupposti per richiedere la rimessione sono individuati nelle gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili e il conseguente pregiudizio alla libera determinazione delle persone che partecipano al processo, ovvero alla sicurezza o all’incolumità pubblica.

L’art. 49 prende in considerazione l’ipotesi di una nuova richiesta di rimessione, che può essere richiesta qualora si ripresenti una situazione riconducibile all’art. 45 ovvero quando, essendo venute meno nella sede originaria le ragioni che avevano indotto a sollecitare l’intervento della corte di cassazione, si creano le premesse per una revoca del provvedimento di rimessione.

In presenza di una ordinanza che abbia rigettato la precedente richiesta o abbia dichiarato l’inammissibilità della stessa per manifesta infondatezza, l’ulteriore richiesta deve essere fondata su elementi nuovi.

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