La notizia di reato

La notizia di reato è l’informazione che un reato sarebbe stato commesso da una o più persone non identificate (notizia generica) o identificate (notizia specifica). L’acquisizione di una notizia di reato da parte del pm o della polizia giudiziaria è indispensabile perché tali organi possano iniziare le indagini preliminari. L’art. 330 stabilisce che il pm e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli che seguono. Nel linguaggio corrente si definisce notizia di reato anche gli atti mediante i quali il pm e la polizia giudiziaria acqusiscono l’informazione che un reato è stato commesso. Nell’ambito della notizia di reato così intesa si distinguono la notizia nominata o tipica (cioè disciplinata dalla legge) e la notizia innominata o atipica o non qualificata.

La notizia di reato è presupposto del procedimento penale, ma non fa parte di questo, giacchè il procedimento inizia con il primo atto di indagine preliminare compiuto da pm o polizia giudiziaria dopo l’acquisizione della notizia.

La notizia di reato non è fonte o mezzo di prova del reato. Disposto il rinvio a giudizio dell’imputato, essa resta inclusa nel fascicolo del pm; viene immessa nel fascicolo per il dibattimento solo in quanto costituisca anche una condizione di procedibilità, ma in tale caso prova solo l’esistenza di quest’ultima, non la commissione del reato (art. 511 comma 4).

La notizia nominata

Il codice regola espressamente due notizie di reato: la denuncia ed il referto.

Inoltre prevede le condizioni di procedibilità, e cioè la querela, l’istanza, la richiesta di procedimento e l’autorizzazione a procedere: questi atti contengono sia l’informativa sull’illecito penale, sia la manifestazione della volontà che si proceda contro il responsabile dello stesso.

La denuncia può esser presentata da qualsiasi persona che abbia avuto notizia di un reato.

Può essere scritta od orale e può essere presentata sia ad un ufficiale di polizia giudiziaria, sia direttamente al p.m.

332: Contenuto della denuncia: La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell’acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Di regola, la denuncia è facoltativa, ma vi sono delle ipotesi in cui essa è obbligatoria, sotto la minaccia di sanzioni penali: il privato ha l’obbligo di denuncia in questi casi:

omessa denuncia da parte del cittadino di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce l’ergastolo (364 c.p.);
709 c.p.: Omessa denuncia di cose provenienti da delitto;
679 c.p.: Omessa denuncia di materie esplodenti;
quando abbia subito un furto di armi o esplosivi (l. 110/1975);
quando abbia avuto conoscenza di un delitto di sequestro di persona a fini di estorsione (d.l. 8/1991).

I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di presentare denuncia quando vi è una determinata relazione tra la funzione o il servizio da loro svolto e la conoscenza del reato.

L’obbligo scatta per i reati di cui il soggetto abbia avuto conoscenza nell’esercizio o a causa della sua funzione o servizio; si richiede altresì che la notizia riguardi un reato procedibile non a querela.

La definizione delle due qualifiche è data dagli artt. 357 e 358 del codice penale.

Vi è un requisito comune: la funzione ed il servizio sono “pubblici” quando sono disciplinati da “norme di diritto pubblico e da atti autoritativi”.

Comune è anche la caratterizzazione di tipo oggettivo: ciò che rileva non è l’esistenza di un rapporto di impiego pubblico, ma l’esercizio in concreto di una funzione o servizio pubblici.

Sono funzioni pubbliche (ed in quanto tali integrano la qualifica di pubblico ufficiale) le funzioni legislative, giudiziarie ed amministrative.

Al fine di consentire una precisa delimitazione del concetto di pubblica funzione, con particolare riferimento a quella amministrativa, il 357.2 c.p. afferma che la stessa deve avere almeno una di queste caratteristiche: deve consistere nella “formazione” o “manifestazione” della volontà della pubblica amministrazione o deve svolgersi per mezzo di “poteri autoritativi” o “certificativi”.

Nella definizione di incaricato di pubblico servizio vi è il fatto che devono mancare le caratteristiche proprie della funzione pubblica, e cioè lo svolgimento di poteri certificativi o autoritativi o la formazione o la manifestazione della volontà della p.a.

Inoltre il servizio non deve comportare l’esercizio di semplici mansioni d’ordine, né la prestazione di un’opera meramente materiale.

I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio hanno l’obbligo di denuncia dei reati non procedibili a querela dei quali vengano a conoscenza sia nell’esercizio delle funzioni (e cioè durante l’orario di lavoro), sia a causa della funzione o servizio.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti ad informare il p.m. di tutti i reati procedibili d’ufficio dei quali sono venuti comunque a conoscenza; quindi anche fuori del servizio svolto.

Il difensore e i suoi ausiliari non hanno obbligo di denuncia nemmeno in relazione ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attivitĂ  investigative da essi svolte (334-bis).

Il referto è una particolare forma di denuncia alla quale è tenuto colui che, nell’esercizio di una professione sanitaria, ha prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d’ufficio; Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (365.2 c.p.).

Pertanto, se dal medico si fa assistere la persona offesa dal reato, il sanitario ha l’obbligo del referto.

Se il responsabile del reato si fa assistere da un medico privato, l’obbligo di referto non sussiste.

Se il medico è dipendente pubblico, anche in quest’ultimo caso egli ha sempre l’obbligo di denuncia-referto, in quanto è un incaricato di pubblico servizio (362 c.p.).

Una volta che la polizia giudiziaria abbia ricevuto una notizia di reato qualificata, e cioè espressamente prevista dalla legge, scatta l’obbligo per la polizia stessa di informare il p.m., precisando gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi di prova e le attività compiute (347.1).

Come regola il codice pone l’obbligo di riferire la notizia di reato senza ritardo e per iscritto al p.m.

Sono previste poi alcune eccezioni.

L’informativa deve essere data immediatamente anche in forma orale quando sussistono ragioni di urgenza o quando si tratta di determinati delitti gravi o di criminalità organizzata (347.3).

E ancora, il termine è di 48 ore nel caso in cui la polizia giudiziaria abbia compiuto atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore dell’indagato (347.2-bis).

Infine, l’avvenuto arresto in flagranza impone alla polizia l’obbligo di informare immediatamente il p.m.

 

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