La giurisdizione penale è la funzione di giudicare i soggetti accusati di aver commesso un fatto penalmente rilevante. I giudici hanno il compito di stabilire in modo vincolante quale legge debba applicarsi al caso concreto sottoposto al loro giudizio.
Detta giurisdizione presenta alcune caratteristiche fondamentali.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge (così come precisato dall’articolo 101 comma 2 della Costituzione). Questa regola è una chiara espressione del principio di legalità processuale di cui si è parlato nei paragrafi precedenti. Una precisazione è d’obbligo: la soggezione dei giudici alla legge non implica una loro subordinazione al legislatore (cioè al Parlamento) o al potere esecutivo (al Governo); al contrario è proprio la legge a garantire l’indipendenza del potere giudiziario da qualunque condizionamento esterno.
La funzione giurisdizionale è indeclinabile: Ciò implica anzitutto che il giudice, una volta adito mediante l’esercizio dell’azione penale, non può rifiutarsi di emanare la sua decisione. L’indeclinabilità, inoltre, richiede che l’accertamento del reato avvenga attraverso forme giurisdizionali (la c.d. riserva di giurisdizione in materia penale) in applicazione del principio “nullumcrimen, nulla poena sine iudicio”.
La giurisdizione penale deve garantire l’equità processuale: richiamata con fermezza non solo dall’art 111 della Costituzione ma anche da una serie di norme internazionali, fra cui l’art 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che parla esplicitamente di “fairness”.
L’equità processuale risulta collegata con una serie di garanzie: l’uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge (articolo 3 della Costituzione e articolo 14 Convenzione europea dei diritti dell’uomo); la presunzione d’innocenza (articolo 27 comma 2 della Costituzione e articolo 6 paragrafo 2 C.e.d.u.); il diritto alla difesa (articolo 24 comma 2 della Costituzione e articolo 6 paragrafo 3 della C.e.d.u.) ecc.
La giurisdizione penale riconosce al giudice il potere/dovere di risolvere in via incidentale le questioni pregiudiziali (articoli 2 e 3 del codice di procedura penale): Quando la decisione sul merito dell’imputazione dipende dalla soluzione preliminare di un’altra questione, il giudice penale potrà pronunciarsi in via incidentale (anche se la questione ha natura civile, amministrativa ecc.), senza tuttavia che la sua pronuncia abbia efficacia vincolante in altri processi (si pensi ad esempio alla necessità di pronunciarsi in via incidentale sull’altruità di un bene, affinché si possa configurare il reato di furto).
Una particolare disciplina è prevista quando la questione pregiudiziale attiene allo stato di famiglia o alla cittadinanza, ed essa sia l’oggetto di una causa pendente in sede civile. In tal caso il giudice penale potrà (si tratta di una facoltà e non di un dovere) sospendere il processo penale fino al passaggio in giudicato della sentenza civile.
In tal caso la decisione adottata dal giudice civile sarà vincolante per il giudice penale (una regola che non trova applicazione quando la sospensione viene operata per questioni diverse rispetto allo stato di famiglia o alla cittadinanza. In tal caso la decisione adottata in sede civile non vincolerà il giudice penale).
Nell’attuale sistema si può parlare di giurisdizione anche con riferimento ad alcuni interventi del giudice collocati nella fase dell’indagine preliminare. Basti pensare all’incidente probatorio, ai provvedimenti sulla libertà personale e alle relative impugnazioni, all’autorizzazione alle intercettazioni.