Ai sensi dell’articolo 8 comma 1 del c.p.p.: “La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato”.

La competenza per materia, ripartisce i reati fra i vari giudici a seconda della maggiore o minore gravità della causa (al giudice di pace le cause meno gravi alla Corte d’assise quelle più gravi). La competenza per territorio, invece, ripartisce la causa fra i vari giudici operanti sul territorio nazionale.

Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti il requisito della naturalità del giudice, impone che esso sia in qualche modo connesso con il luogo in cui il reato è stato commesso. L’art 8 del c.p.p., riconoscendo la competenza per territorio al giudice del luogo in cui il reato è stato consumato, vuole appunto dare attuazione al principio di naturalità sancito dall’art 25 della Costituzione.

Per stabilire la consumazione, nei reati materiali si fa riferimento alla realizzazione dell’evento, mentre per I reati formali assume rilievo la condotta.

Tuttavia, non è sempre agevole individuare il luogo di consumazione del reato, come nel caso di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico: secondo, la giurisprudenza, il luogo di consumazione del delitto di cui all’art. 615 ter cp coincide con quello in cui si trova l’utente che, tramite elaboratore elettronico o altro dispositivo per il trattamento automatico dei dati, digitando la parola chiave o altrimenti eseguendo la procedura di autenticazione, supera le misure di sicurezza apposte dal titolare per selezionare gli accessi e per tutelare la banca-dati memorizzata all’interno del sistema centrale ovvero si mantiene eccedendo I limiti dell’autorizzazione ricevuta.

La regola generale di cui all’articolo 8 comma 1 del c.p.p. subisce tuttavia una serie di eccezioni. L’articolo 8 comma 2 dispone che se dal fatto deriva la morte di una o più persone, la competenza spetta al giudice in cui è stata tenuta l’azione o l’omissione causa della more e non i luogo in cui la persona è deceduta (si pensi ad esempio ad un ferimento compiuto in strada che porta, successivamente, alla morte della persona ferita in ospedale).

L’articolo 8 comma 3 prende in considerazione l’ipotesi di reato permanente (ad es. il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all’art 630 del c.p.). In questo caso, anche se dal fatto deriva la morte del sequestrato, la competenza spetta al giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione e dunque il sequestro.

Se si tratta di reato tentato è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto. Vi sono poi previsioni speciali. La prima è sancita dall’art 328, co. 1 bis e 1 quarter e riguarda le finzioni del giudice per le indagini preliminari o del giudice dell’udienza preliminare che, nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata, terrorismo, pedopornografia e informatici afferenti al cd. doppio binario, sono esercitate da un magistrato del Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d’appello al quale appartiene il giudice competente.

Altre eccezioni sono previste da leggi speciali. Si pensi: al reato di diffamazione per mezzo di trasmissioni radiotelevisive, la cui competenza spetta al giudice del luogo in cui la persona diffamata ha la sua residenza; ai reati finanziari attinenti alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la cui competenza si radica nel luogo in cui sono accertati I reati.

L’articolo 9, inoltre, introduce regole suppletive da applicare quando non è possibile identificare il giudice territorialmente competente ai sensi dell’articolo 8. In questo caso, quando non è noto il luogo di consumazione del reato, la competenza spetterà al giudice in cui è avvenuta una parte di esso o in mancanza anche di questo criterio al giudice del luogo in cui risiede l’imputato. Se nemmeno questo criterio può essere utilizzato, la competenza spetta al giudice del luogo in cui si trova l’ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato nell’apposito registro.

L’articolo 10 si occupa della competenza per i reati commessi all’estero: in questo caso la competenza si determina in base al luogo di residenza, dimora, domicilio o luogo di arresto dell’imputato. Se si tratta di più imputati e ricorre un’ipotesi di connessione, procede il giudice competente per il maggior numero di essi. Se, invece, solo una parte del reato è stata commessa all’estero, troveranno applicazione gli artt. 8 e 9.

E, infine, l’articolo 11 prevede una disciplina particolare quando un magistrato assume nel processo la qualifica di imputato ovvero di persona danneggiata dal reato: in tal caso se le normali regole sulla competenza territoriale dovessero riconoscere come compente un ufficio compreso nel distretto di Corte d’appello in cui il magistrato svolge le sue funzioni, la competenza sarà assegnata al giudice competente per materia compreso nel distretto di Corte d’appello più vicino. Se nel diverso distretto determinato il magistrato è venuto successivamente a esercitare le funzioni, la competenza sarà nuovamente spostata.