Interessante anche l’intervento di Diletta Perugia che parla della preclusione con riguardi al’azione penale e alla richiesta di archiviazione

Infatti una volta che il PM esercita l’azione penale non può tornare indietro. Cioè l’azione penale è irritrattabile

Però l’esperienza ci insegna che ci sono casi in cui il processo penale retrocede dalla fase del giudizio a quella delle indagini preliminari.

Ciò si verifica quando l’azione penale si concretizza nella richiesta di un rito alternativo (come il giudizio direttissimo). Infatti in tali casi se la richiesta non viene accolta si ha una regressione del processo penale in quanto gli atti sono restituiti al PM

Allora l’autrice sottolinea che verificandosi una simile ipotesi non appare corretto precludere al PM la facoltà di potare per un eventuale archiviazione se l’ulteriore attività investigativa evidenzi l’infondatezza della notizia di reato.

 Infine va ricordato l’intervento di Centorame che si sofferma sull’efficacia preclusiva al provvedimento di archiviazione. Nel momento in cui il GIP accoglie la richiesta di archiviazione del PM, questo (ad eccezione dei casi di riapertura delle indagini) non può più svolgere attività investigativa sulla stessa notizia.

Si richiama quindi una sentenza della cassazione in cui si afferma che una volta che il GIP ha pronunciato decreto di archiviazione neanche un altro PM (diverso dal primo che ha condotto le indagini) può svolgere nuove indagini su quello stesso fatto. Ciò per garantire l’indagato da un attività persecutoria

Centorame afferma che tutto ciò è corretto, ma in questo modo si finisce col vietare ad un altro PM di svolgere nuove indagini anche quando il primo PM non le abbia svolte in maniera diligente.

Quindi l’autrice sottolinea che la preclusione, anche quando è utilizzata a favore dell’imputato può incidere sul corretto svolgimento del processo.

 Quindi poi l’autore del libro dopo aver ripercorso tutti gli interventi del convegno sottolinea che emerge chiaramente che la proliferazione della preclusione effettuata dalla giurisprudenza di fatto non giova neanche alla speditezza del processo, perché si traduce in incertezze e dubbi interpretativi

 Conclude quindi affermando che la preclusione non può essere elevata a principio generale e fondamentale del nostro ordinamento, ma la preclusione esiste solo se ed in quanto è prevista dalla legge.

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