Il danneggiato può agire anche nei confronti della persona fisica o ente tenuto a norma delle leggi civili a rispondere per il fatto dell’imputato. A questo soggetto, obbligato in solido con il protagonista del processo penale, il codice riserva il norme di responsabile civile.

È previsto che il responsabile civile venga citato su ricorso di parte e che possa, altresì intervenire spontaneamente nel processo penale. Legittimati a richiedere la citazione sono esclusivamente la parte civile e il pm, limitatamente all’ipotesi in cui, sul presupposto dell’assoluta urgenza, abbia esercitato l’azione civile a favore dell’infermo di mente o del minore. Per quanto riguarda la richiesta, l’art. 83 comma 2 stabilisce solo il termine finale, ovverosia che venga proposta al più tardi per il dibattimento.

Verificato il fumus boni iuris della richiesta, il giudice procedente ordina la citazione con decreto, il cui contenuto è specificato dall’art. 83 comma 3. Copia del decreto è notificata a cura della parte civile (o del pm nell’ipotesi ex art. 77 comma 4) alle parti che potrebbero avere interesse all’estromissione del responsabile civile. La citazione è nulla (nullità intermedia) qualora, per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale, il responsabile civile non sia stato in grado di esercitare i suoi diritti nell’udienza preliminare o nel giudizio, ovvero qualora risulti nulla la relativa notificazione.

Il responsabile civile, regolarmente citato, non è per ciò solo tenuto ad intervenire al processo. Solo se decide di costituirsi diviene parte e può avvalersi delle relative facoltà.

Pur se non citato può intervenire volontariamente nel processo penale se vi sia stata costituzione di parte civile. L’intervento volontario deve essere notificato alle parti e deve avvenire entro l’effettuazione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nel dibattimento di primo grado.

Se non è stato citato non può essere pronunciata sentenza di condanna nei suoi confronti e quindi non subisce nemmeno l’efficacia extrapenale di un eventuale giudicato di condanna.

Tanto la citazione quanto l’intervento del responsabile civile perdono di efficacia in caso di revoca della costituzione di parte civile o di esclusione di quest’ultima. Inoltre esiste la possibilità di una sua esclusione d’ufficio o su richiesta di parte, le parti legittimate sono l’imputato, la parte civile e il pm. Infine lo stesso responsabile civile può chiedere la propria esclusione.

Sull’esclusione decide il giudice con ordinanza da depositarsi a pena di decadenza non oltre il momento di accertamento della costituzione delle parti nell’udienza preliminare o nel dibattimento.

Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria e l’ente responsabile per l’illecito amministrativo dipendente da reato.

Nelle ipotesi degli artt. 196 e 197 c.p. o di alcune leggi speciali, una persona può essere assoggettata, in via sussidiaria ed eventuale, ad una obbligazione civile pecuniaria pari all’importo della multa o dell’ammenda inflitta al condannato: più esattamente si può affermare che la responsabilità della persona civilmente obbligata si concretizza nel momento in cui il condannato risulta insolvibile.

Non è prevista la possibilità di un intervento volontario, ma la persona può essere citata per l’udienza preliminare o per il giudizio su richiesta del pm o dell’imputato. Per quanto riguarda la citazione, la costituzione e l’esclusione della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, l’art. 89 comma 2 rinvia alla normativa dettata per il responsabile civile, escludendo esplicitamente l’applicabilità dell’art. 87 comma 3: non viene cioè disposta la sua esclusione da parte del giudice che accoglie la richiesta di giudizio abbreviato.

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