Premessa

Il libro V, posto all’inizio della parte seconda, è intitolato “indagini preliminari e udienza preliminare”.

Le indagini preliminari sono l’attività di ricerca e raccolta di informazioni che il pm e la polizia giudiziaria, acquisita la notizia che un reato sarebbe stato commesso, svolgono per consentire allo stesso pm di assumere le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale (art. 326).

Se le indagini fanno emergere elementi idonei a sostenere un’accusa in giudizio nei confronti della persone cui è attribuito il reato, al termine di esse il pm formula l’imputazione ed esercita l’azione penale nei confronti dell’imputato chiedendone al giudice il rinvio al giudizio alla corte d’assise o del tribunale. Altrimenti, nel caso questi elementi manchino, il pm chiede al giudice l’archiviazione della notizia di reato e degli atti delle indagini preliminari.

Il giudice, richiesto del rinvio a giudizio, svolge l’udienza preliminare per valutare nel contraddittorio delle parti la fondatezza della richiesta. Se la ritiene fondata, dispone con decreto il rinvio dell’imputato al giudizio della corte d’assise o del tribunale. Se la ritiene infondata, emette sentenza di non luogo a procedere.

Le  indagini  preliminari  sono  collocate  nel  procedimento  e  non  nel  processo.  Il discrimine tra processo e procedimento è segnato dall’esercizio dell’azione penale.

Nelle  indagini  e  nell’udienza  preliminari  le  funzioni  di  pubblico  ministero  sono esercitate:

a)    nei procedimenti per i delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416-bis e 630 c.p., per i delitti commessi valendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis o al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste da tale articolo, per i delitti di cui all’art. 74 d.P.R. 30 ottobre 1990, n. 309, nonché per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale sito nel capoluogo del distretto della corte d’appello in cui il giudice, che sarebbe competente a conoscere i suddetti reati nella fase del giudizio, ha sede;

b)    in ogni altro procedimento, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il reato risulta commesso a norma degli artt. 8-11-bis e 16.

Il procuratore della Repubblica esercita le funzioni di pm personalmente oppure designa un magistrato della procura ad esercitarle. Può designare più magistrati quando il numero degli indagati o la complessità delle indagini lo richiedano. Nei procedimenti per i reati sub a) il procuratore distrettuale designa di regola magistrati addetti alla direzione distrettuale antimafia.

Il magistrato del pubblico ministero investito delle indagini preliminari può svolgerle personalmente oppure valersi della polizia giudiziaria. Può compiere anche atti nel circondario di un altro tribunale oppure richiederne il compimento al procuratore della Repubblica presso quest’ultimo. Il magistrato richiesto compie gli atti delegatigli e, per ragioni di urgenza o altri gravi motivi, può compiere pure gli atti che il compimento di quelli delegati dimostri essere necessari ai fini delle indagini (art. 370 comma 3 e 4).

Il procuratore generale presso la corte d’appello e il procuratore nazionale antimafia esercitano poteri nelle indagini e nell’udienza preliminare.

Qualora due procure della Repubblica entrino in contrasto, tale è risolto dal procuratore generale presso la corte d’appello o, se le procure in contrasto rientrino in diversi distretti di corte d’appello, dal procuratore generale presso la corte di cassazione.

Quando il contrasto ha per oggetto uno dei reati previsti dall’art. 51 comma 3-bis, il procuratore generale presso la corte di cassazione pronuncia sentito il procuratore nazionale antimafia; il procuratore generale presso la corte d’appello informa del provvedimento da lui emesso il procuratore nazionale antimafia (art. 54-ter). Anche la persona sottoposta alle indagini che ha avuto notizia del procedimento, la persona offesa dal reato, che ha avuto tale notizia e i relativi difensori possono chiedere al pm procedente di trasmettere gli atti al pm presso il giudice che essi ritengono competente depositando nella segreteria della procura della Repubblica che procede una richiesta indicante tale giudice, nonché le ragioni della richiesta.

Il pm investito della richiesta pronuncia entro 10 giorni dalla stessa; ove non la accolga trasmettendo gli atti all’ufficio del pm indicato come competente, il richiedente nei 10 giorni successivi può chiedere la determinazione dell’ufficio competente al procuratore generale presso la corte d’appello o, se l’ufficio ritenuto competente appartiene ad un altro distretto, al procuratore generale presso la corte di cassazione.

Il procuratore generale, assunte le informazioni necessarie, entro 20 giorni dal deposito della richiesta pronuncia decreto motivato di cui dà notizia alle parti e agli uffici del pm interessati. Quando la richiesta riguarda uno dei reati elencati nell’art. 51 comma 3-bis, il procuratore generale presso la corte di cassazione, prima di pronunciare sente il procuratore nazionale antimafia.

A pena di inammissibilità la richiesta può essere riproposta solo per fatti nuovi e diversi. Gli atti di indagine preliminare compiuti dal pm dichiarato incompetente restano utilizzabili nei casi e modi stabiliti dalla legge.

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