L’art 111 comma 1 della Costituzione dispone che: “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”. Quest’articolo contiene uno dei principi più importanti del diritto penale: il principio della legalità processuale, inteso come necessità che il processo si svolga nel rigoroso rispetto delle prescrizioni normative.

Oltre alla Costituzione anche la Convenzione europea dei diritti dell’uomo riconosce grande importanza al principio di legalità processuale. La Corte di Giustizia, interpretando la Convenzione, ha qualificato il principio di legalità processuale come un principio generale di diritto.

Il problema è che tale principio, ossequiato da diverse disposizioni normative, non trova alcun risconto nella prassi. Questa regola, secondo cui il processo dovrebbe svolgersi nei limiti e secondo le modalità indicate dalla legge, viene quotidianamente violata dalla giurisprudenza che, anziché limitarsi ad interpretare la legge, compito indispensabile a chiarire e colmare eventuali lacune, spesso agisce per sostituirsi al legislatore, creando una procedura penale di matrice giurisprudenziale.

Questa tendenza ha finito per creare un sistema procedurale per molti versi simile a quelli di common law, aggravato tuttavia dalla mancata del principio dello stare decisis (cioè il principio che vincola i giudici al rispetto dei precedenti giurisprudenziali) che rende il sistema ancor più pericoloso e ambiguo.

L’unica soluzione è quella di valorizzare le disposizioni costituzionali e ancor di più le norme comunitarie e le Convenzioni internazionali, per ribadire il primato della legge (garantendo in tal modo la concreta applicazione di questo principio, da tempo considerato di secondaria importanza).

 

La struttura triadica del processo. Parti e soggetti

Il processo penale viene generalmente definito un “actus trium personarum”. La struttura “triadica” del processo può essere facilmente compresa pensando a un triangolo equilatero: ai due angoli opposti collocati alla base del triangolo si trovano le parti in una condizione di perfetta parità; all’angolo collocato alla sommità del triangolo si trova il giudice, che deve essere terzo ed imparziale rispetto alle parti.

Questa struttura, definita nelle righe precedente ricorrendo alla terminologia tipica della geometria, viene indicata con chiarezza dall’art 111 comma 2° della Costituzione che dispone: “Ogni processo si svolge nel contradditorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale”.

Questa disposizione normativa ci permette di distinguere diverse categorie di individui che, in modo differente, prendono parte al procedimento. Il concetto di parte è connesso a quello di azione. Parte, dunque, sono I soggetti che esercitano o che subiscono l’azione penale e l’azione civile esercitata in sede penale. Le parti compaiono nella fase strettamente processuale, ossia in coincidenza con l’esercizio dell’azione penale o dell’azione civile.

Le parti necessarie tradizionalmente sono l’accusa (cioè il pubblico ministero) e la difesa e l’imputato che viene definito tale solo dopo che sia stata esercitata l’azione penale; fino a quel momento viene usata la locuzione: “persona sottoposta alle indagini”. Nel caso in cui il processo penale si svolga per l’accertamento della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da retao, alla figura dell’imputato deve essere assimilata quella dell’ente responsabile.

La presenza di parti eventuali si verifica quando in sede penale viene esercitata l’azione civile per chiedere direttamente al giudice penale la condanna dell’imputato al risarcimento del danno o di un soggetto diverso dall’imputato responsabile per il risarcimento. Si parla di parti eventuali in quanto l’esercizio dell’azione civile in sede penale è assolutamente eventuale.

I soggetti sono coloro I quali hanno il potere/dovere di iniziativa nel compimento di atti processuali. Si tratta di una categoria più ampia rispetto a quella di parti. In essa rientrano, infatti, sia le parti sia gli altri individui che pur non essendo attori o destinatari dell’azione penale, compaiono nel processo per esercitare dei poteri/doveri (si pensi ad es. alla polizia giudiziaria o allo stesso giudice che, pur non essendo parte è sicuramente uno dei soggetti necessari del procedimento penale).

Infine una categoria residuale è quella delle persone che partecipano al procedimento: si pensi ad esempio ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici ecc.