Diritto di difendersi mediante prove

La scelta del sistema accusatorio ha comportato conseguenze rilevanti in ordine al potere di ricercare le fonti di prova: in detto sistema, infatti, il giudice non ha il potere di ricercare le prove, il quale, al contrario, spetta unicamente alle parti (pubblico ministero e parti private). Nel sistema accusatorio, la prova non è del giudice ma di parte , nel senso che in relazione ad esse le parti esercitano il potere di ricerca, di richiesta, di ammissione e di assunzione (diritto alla prova).

Per poter funzionare correttamente, un sistema processuale di tipo accusatorio deve necessariamente consentire l’investigazione difensiva, ossia deve permettere ai difensori delle parti private di ricercare le fonti, di acquisire gli elementi di prova e di presentarli al giudice.

Fondamento costituzionale delle indagini difensive

Gli organi pubblici non sono in grado di svolgere le indagini necessarie a tutelare il diritto di difesa: essi, infatti, oltre a essere oberati di lavoro, non possono valutare quali elementi devono essere ricercati per accertare quei fatti che la parte privata ha interesse a chiarire.

Il fondamento dell’investigazione difensiva penale è stato individuato:

  • nell’art. 24 co. 2 Cost., relativo al diritto di difesa, riconosciuto dalla Costituzione come inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ;
  • nell’art. 111modificato dalla l. cost. n. 2 del 1999 e, in particolare:
    • nel co. 2, dove si riconosce espressamente il principio della parità delle parti. Tale principio, tuttavia, deve essere accolto sulla base del criterio di adeguatezza: il concetto, infatti, deve adattarsi al tipo di processo (civile o penale) ed alla natura dell’interesse (pubblico o privato) che la singola parte persegue;
    • nel co. 3, dove si riconosce all’imputato il diritto di disporre del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa (diritto costituzionale a svolgere investigazioni difensive legate da un immediato nesso funzionale con l’esercizio del diritto di difesa).
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