Atti segreti

Gli atti segreti (es. accertamenti tecnici non ripetibili, individuazione di persone o cose), che costituiscono la regola durante le indagini (art. 329), sono coperti dal segreto investigativo fino all’avviso di conclusione delle indagini. L’obbligo del segreto opera in modo oggettivo e si riferisce a tutte le persone che hanno partecipato o assistito al compimento dell’atto. La violazione dell’obbligo del segreto investigativo può rientrare in almeno due fattispecie incriminatrici:

  • la rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale: il nuovo art. 379 bis c.p. punisce con la reclusione fino ad un anno chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per aver partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso . Il vincolo concerne lo svolgimento e la documentazione dell’atto del procedimento (es. domande rivolte dal pubblico ministero in interrogatorio), ma non si estende al fatto storico oggetto di indagine;
  • la rivelazione del segreto di ufficio: l’art. 326 c.p. punisce il pubblico ministero o l’incaricato di pubblico servizio il quale riveli un atto segreto violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualità .

Il codice indica due momenti nei quali viene meno l’obbligo del segreto (art. 329 co. 1):

  • quando l’indagato può avere conoscenza dell’atto;
  • quando si perviene alla chiusura delle indagini preliminari .

Potere di segretazione

Il codice ha tenuto conto della possibilità che in concreto si presenti l’esigenza di rendere segreti quegli atti che per legge sono nati come conoscibili o lo sono diventati successivamente perché devono essere depositati. Il pubblico ministero esercita il potere di segretazione in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini e in particolare quando la conoscenza dell’atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone (co. 3 lett. a). L’obbligo del segreto concerne lo svolgimento dell’atto.

La l. n. 397 del 2000 ha attribuito al pubblico ministero un ulteriore potere di segretazione. Tale potere si esercita su atti già segreti ai sensi dell’art. 329 e consiste in un ampliamento dell’oggetto del segreto: esso non è limitato al solo svolgimento dell’atto, ma anche ai fatti storici oggetto di indagine. Se sussistono specifiche esigenze attinenti alle indagini, quindi, il pubblico ministero può vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell’indagine di cui hanno conoscenza (art. 391 quinquies). Il divieto, disposto con decreto motivato, non può avere una durata superiore a due mesi.

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