La prova per testimoni è la prova orale. Una delle regioni per cui è importante è che viene assunta dal giudice in contraddittorio tra le parti, ed esso può anche chiedere chiarimenti alle parti. Le parti possono chiedere al giudice che chieda chiarimenti all’altra parte (non può essere la stessa parte ad interrogare l’altra parte).

Presupposti della testimonianza scritta:
– Accordo delle parti (non si troverà praticamente mai). Se si ritiene che l’accordo presupponga la costituzione delle parti la conseguenza è che se una parte è contumace non ci sarà mai l’accordo delle parti.
Alcuni hanno detto che non servirebbe nei processi relativi a diritti indisponibili.

Nel progetto di legge non vi era questo presupposto;
– Deve esserci una valutazione discrezionale del giudice tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza. Probabilmente nei casi in cui la testimonianza deve essere assunta al di fuori alla circoscrizione del tribunale, (es. condizioni di salute) tale per cui dovrebbe aver luogo la delega ad un altro giudice di diverso ufficio giudiziario, si consentirà di fare la testimonianza per iscritto;
– Inizialmente si prevedeva che fosse possibile solo in materia di diritti disponibili, poi questo limite è venuto meno;
– Il giudice deve fissare il termine entro il quale il testimone deve rispondere al modello notificatole dalla parte dopo che questa è stata incaricata dal giudice di predisporre tale modello. Si può ritenere che il giudice possa anche fissare un termine entro il quale deve avvenire la notifica, e che la mancata notificazione entro questo termine equivalga alla mancata citazione dei testi con riferimento alla prova per testimoni normale (si prevede che la parte decade dal potere di assumere la prova che è stata ammessa dal giudice).

Nella prova per testimoni normale, in caso di mancata citazione del teste all’udienza l’altra parte può chiedere ugualmente che venga assunto il mezzo di prova se ha interesse alla prova del teste. È una conseguenza del principio di acquisizione processuale. Analoga facoltà deve ammettersi nel caso di prova per testimoni scritta.

Il modello di prova per testimone scritta deve essere conforme al modello approvato dal ministero:
– Devono essere indicati i fatti ammessi dal giudice;
– Si deve chiedere alla parte di rispondere con riferimento ad ogni fatto capitolato;
– La parte deve sottoscrivere in modo autenticato ogni risposta relativa ad ogni fatto (l’autenticazione è fatta o da un impiegato comunale o dal cancelliere, non dal notaio);
– Deve essere depositato in cancelleria oppure spedito in plico con raccomandata.

La necessità di osservare queste formalità viene meno quando la testimonianza ha per oggetto documenti di spesa già depositata dalle parti (si vuole chiedere a chi ha emesso una fattura se questa è stata saldata). In queste ipotesi è sufficiente una dichiarazione scritta e non autenticata che deve essere consegnata al difensore della parte che ha chiesto la testimonianza.

È stato sostenuto che se una parte chiede una prova per testimoni assunta per iscritto e l’altra parte si oppone, l’opposizione può essere valutata a norma dell’art. 116.2 c.p.c. Non è del tutto corretto in quanto il teste potrà essere chiamato durante una prova per testimone normale, quindi se si oppone non vuole impedire l’assunzione della prova ma solamente l’assunzione di una prova scritta.

 

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