Il legislatore distingue i mezzi di impugnazione a seconda che siano soggetti al termine semestrale di decadenza di cui all’art. 327 co. 1:

  • sono sottoposti a tale termine semestrale il regolamento di competenza, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi previsti dall’art. 395 nn. 4 e 5 (mezzi ordinari);
  • non sono sottoposti a tale termine la revocazione per motivi di cui all’art. 395 nn. 1, 2, 3 e 6, la revocazione del pubblico ministero e l’opposizione del terzo (mezzi straordinari).

Per la comprensione del sistema (artt. 325 e ss.) si impongono due precisazioni:

  • fermo restando il termine massimo semestrale, qualora la sentenza sia stata notificata inizia a decorrere a danno della parte cui è stata fatta la notifica e a danno della parte notificante un termine breve di trenta (appello e revocazione) o sessanta (ricorso per cassazione) giorni, che pone fuori gioco il termine semestrale di decadenza ed accelera il momento del passaggio in giudicato formale della sentenza;
  • eccezionalmente, l’art. 327 co. 2 dispone che il termine semestrale di decadenza non si applica al convenuto che sia rimasto contumace in primo grado e che dimostri di non aver avuto conoscenza del processo a causa della nullità della citazione o della notificazione di essa. In tal caso il termine di decadenza entro cui proporre appello, ricorso per cassazione o revocazione per i motivi di cui all’art. 395 nn. 4 e 5 comincia a decorrere solo dal giorno in cui il contumace abbia avuto conoscenza della sentenza.
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