Successivamente alla notifica del decreto vi è la possibilità per il debitore di proporre opposizione al decreto ingiuntivo entro il termine di 40 giorni dalla notificazione.

Oggetto del processo di questa seconda fase è l’esistenza o inesistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore mediante procedimento per ingiunzione.

L’opposizione va proposta all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emanato il decreto. Quest’opposizione viene configurata come un’impugnazione (impugnazione che ha la particolarità che viene proposta nello stesso grado di giudizio in cui viene emanato il provvedimento impugnato). Questa competenza è una competenza funzionale: si tende a ritenere che la competenza del giudice d’impugnazione sia funzionale ed inderogabile (altra opinione parla di competenza interna).

Con l’abrogazione del pretore nel ’98 erano rimasti il giudice di pace ed il tribunale, poi era stato riformato l’art. 40 c.p.c. al quale erano stati aggiunti gli ultimi due commi: la lettura coordinata di questi fa si che quando vi sono due domande che sono in rapporto di connessione ex art. 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c., queste due domane possono essere proposte direttamente al tribunale anche se una di queste appartiene alla competenza del giudice di pace; oppure se sono pendenti una davanti al tribunale ed una davanti al giudice di pace, quest’ultimo sempre rimette la causa al tribunale (vedi p. 62).

L’opposizione a decreto ingiuntivo è proposta tecnicamente dal debitore ingiunto, che è attore in senso formale ma convenuto dal punto di vista funzionale: questo procedimento per ingiunzione si svolge durante la prima fase in assenza del debitore (colui che sarebbe convenuto se il processo iniziasse in via ordinaria), e si basa poi sull’inversione dell’onere di instaurare il processo a cognizione piena. Ci si chiede se il debitore ingiunto, che è attore in senso tecnico, possa proporre una domanda che si aggiunge all’opposizione (cioè se con lo stesso atto, che di regola è l’atto di citazione, possa proporre, oltre all’opposizione, anche una domanda nei confronti del creditore che è convenuto dal punto di vista tecnico).

Alcuni hanno dato una risposta positiva. Poi però si pone l’ulteriore problema del caso in cui questa domanda (che da un punto di vista funzionale equivale alla domanda riconvenzionale che il debitore avrebbe proposto se il processo fosse iniziato in via ordinaria, ma dal punto di vista tecnico è un cumulo di domande) ecceda la competenza del giudice adito (giudice di pace).

In questo caso ci si è chiesti se sia possibile rimettere tutta la causa al giudice superiore (il tribunale):

– Alcuni hanno risposto che è possibile in base al fatto che non vi è più il pretore, ed in base al fatto che gli ultimi due commi dell’art. 40 c.p.c. affermano che la competenza del giudice di pace cede sempre rispetto la competenza del tribunale. Questo determinerebbe lo spostamento della competenza anche rispetto all’opposizione a decreto ingiuntivo;
– Poi la giurisprudenza ha negato che sia possibile per il giudice di pace, adito con opposizione a decreto ingiuntivo, spogliarsi della competenza rispetto all’opposizione stessa.

Il ragionamento a fondamento di quest’opinione è che si tratta di una competenza, quella del giudice a cui si propone opposizione, di carattere funzionale inderogabile (o interna inderogabile) in quanto l’opposizione ha natura di impugnazione.
Sulla sorte della domanda cumulata con l’opposizione vi sono due opinioni:
L’opinione meno severa ritiene che vada rimessa al giudice superiore solo questa domanda aggiuntiva (Giacomelli);
L’opinione più severa ritiene che sia inammissibile.
L’opposizione viene di regola proposta con atto di citazione.

Per certi diritti il processo ordinario di cognizione si svolge con procedimento speciale (es. crediti di lavoro). In questi casi l’opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta con l’atto iniziale del processo ordinario di cognizione previsto per quel diritto fatto valere con il procedimento per ingiunzione (cioè con ricorso).

Le parti hanno una posizione formale inversa rispetto quella che avrebbero se il diritto fosse stato valere con il procedimento ordinario di cognizione. Per quanto riguarda l’onere della prova, spetterà sempre al creditore dimostrare l’esistenza del diritto sostanziale, ed il debitore potrà dimostrare l’eventuale esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Non si hanno mutazioni per l’onere della prova a causa dell’inversione formale delle parti.
Il decreto ingiuntivo diventa definitivo quando:

– Il debitore ingiunto non ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo; oppure pur avendo proposto opposizione non si è costituito (art. 647 c.p.c.);
– Il procedimento di opposizione si estingue a seguito dell’opposizione e della costituzione in giudizio; oppure viene rigettata l’opposizione (art. 653 c.p.c.).
In queste ipotesi il decreto acquista efficacia esecutiva. Se si guarda però queste diposizioni non si parla di definitività del decreto, ma nell’art. 647 c.p.c. si parla di opposizione che non può più essere proposta. Allora si deduce che il fenomeno è analogo al passaggio in giudicato, il decreto diventa immutabile (il decreto ingiuntivo definitivo è analogo ad una sentenza passata in giudicato). La mancata opposizione a decreto ingiuntivo equivale alla mancata impugnazione della sentenza.

Se si estingue il processo, il decreto ingiuntivo che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva. Si pone il problema di stabilire se questa disciplina sia un’eccezione alla regola prevista dall’art. 310.2 cc. secondo cui l’estinzione del processo determina l’inefficacia degli atti (vedi p. 142). Si ritiene che non sia così perché l’opposizione a decreto ingiuntivo ha natura di impugnazione. La disciplina dell’art. 653 c.p.c. si armonizza perfettamente con la regola stabilita dall’art. 338 c.p.c. per l’estinzione del giudizio di appello: se si estingue il giudizio d’appello la regola generale è che passa in giudicato la sentenza impugnata. Quindi passa in giudicato quel provvedimento che era stato appellato. È la stessa disciplina che abbiamo nel caso si estingua il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

 

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