Vi sono una serie di norme (art. 331 – 335 c.p.c.) che direttamente o indirettamente hanno tutte una ratio comune che è quella di assicurare che contro una sentenza vi sia un unico procedimento d’impugnazione (si vuole evitare la proliferazione dei giudizi d’impugnazione contro la stessa sentenza).

Gli art. 331 e 332 c.p.c. prevedono il litisconsorzio in fase di gravame: quando in primo grado di giudizio c’è stato un processo litisconsortile, il litisconsorzio deve o meno riprodursi nelle fasi d’impugnazione? Vi sono delle regole diverse a seconda dei casi:

– Il litisconsorzio deve necessariamente riprodursi nei casi di causa inscindibile, cause inscindibili e cause tra di loro dipendenti (art. 331 c.p.c.);
– Il litisconsorzio non deve necessariamente riprodursi quando le cause siano scindibili (art. 332 c.p.c.).
Queste sono delle norme sulla parte generale dell’impugnazione, non si riferiscono solo all’ipotesi di litisconsorzio in primo grado e di proposizione dell’appello, ma anche al litisconsorzio in appello e di proposizione di ricorso per Cassazione.

L’art. 331 c.p.c. nella rubrica parla di “cause inscindibili”, nel testo parla di causa inscindibile e di cause tra loro dipendenti. Afferma che “se la sentenza pronunciata tra più parti in cause inscindibili, in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, non è impugnata nei confronti di tutte le parti, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta, e se è necessario, l’udienza di prima comparizione”.

Il secondo comma afferma che “l’impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all’integrazione nel termine fissato”. Questo è un caso di litisconsorzio necessario per ragioni processuali. Se si ha la pronuncia della sentenza senza che il giudice abbia disposto l’integrazione del contraddittorio, si afferma che la sentenza è inutiliter data (non produce l’effetto della cosa giudicata materiale).

L’art. 332 c.p.c. prevede che “se l’impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcune di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l’impugnazione non è preclusa o è esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta, e se è necessario, l’udienza di comparizione”.

Prevede l’ipotesi che vi sia stato un litisconsorzio in primo grado, o comunque nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza che viene impugnata, e che non sia stata proposta l’impugnazione nei confronti di tutte le parti. Il giudice allora ordina la notificazione solo alle parti rispetto alle quali l’impugnazione non è esclusa o preclusa. Il giudice deve verificare che queste altre parti, che non sono ancora parti del giudizio d’impugnazione, abbiano ancora il potere di impugnare e non lo abbiano perso per acquiescenza o decorso dei termini.

Il secondo comma prevede che “se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini per impugnare”. Non vi è nessuna sanzione di inammissibilità o improcedibilità, il processo resta sospeso. La notificazione, se viene effettuata, non ha la funzione di impugnazione. Questi soggetti che ricevono la notificazione dell’impugnazione non diventano parti del giudizio d’impugnazione, ha la funzione di denuntiatio litis (si porta alla loro conoscenza il fatto che pende il giudizio d’impugnazione).

Il legislatore non vuole che necessariamente si riproduca il litisconsorzio anche nel giudizio d’impugnazione, può benissimo avvenire che nessuna parte notifichi l’impugnazione. Questo perché può essere che non vi sia l’interesse a che partecipi al giudizio d’impugnazione certi altri soggetti che erano parte del giudizio di primo grado. Il legislatore vuole che avvenga la notifica perché questa produce l’effetti di cui all’art. 333 c.p.c.Mentre chi riceve la notifica ex art. 330 e 331 c.p.c. è parte del giudizio d’impugnazione (la sentenza verrà pronunciata nei suoi confronti anche se non si costituisce), chi la riceve ex art. 332 c.p.c. non è parte del giudizio d’impugnazione.

L’art. 333 c.p.c. afferma che “le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti (art. 330, 331, 332 c.p.c.) debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo”. Significa che devono inserire la loro impugnazione nel procedimento di impugnazione già pendente. Il modo è lo stesso previsto per la proposizione della domanda riconvenzionale (con la comparsa di risposta tempestivamente depositata almeno 20 giorni prima dell’udienza fissata davanti al giudice d’impugnazione).

La giurisprudenza però introduce un contemperamento, nel senso che se propongono l’impugnazione in via autonoma e lo fanno nel rispetto dei termini entro i quali dovevano proporre impugnazione incidentale, allora quell’impugnazione principale vale come impugnazione incidentale (es. Tizio ha agito con un unico atto di citazione nei confronti di Caio e Sempronio obbligati pro quota. Vengono accolte entrambe le domande, la sentenza viene emessa il 30 settembre 2009. Solo Caio impugna la sentenza, lo fa immediatamente notificando al creditore l’atto d’appello il 30 ottobre fissando il termine il 28 febbraio. Viene notificata l’impugnazione a Sempronio. Si arriva alla prima udienza ed il giudice verifica che Sempronio ha ancora il potere d’impugnare in quanto la sentenza è stata pubblicata il 30 settembre, quindi scade dopo 6 mesi. Allora ordina la notificazione dell’impugnazione anche a Sempronio e questi deve impugnare nel termine di 30 giorni da che riceve la notifica. Se Sempronio propone la sua impugnazione principale nel rispetto di 30 giorni, questa varrà come incidentale).

Criterio per distinguere fra impugnazione principale e impugnazione incidentale:
– Secondo una prima opinione è principale la prima impugnazione, e tutte le altre sono incidentali. Non è corretta perché l’art. 335 c.p.c. prevede che quando siano proposte più impugnazioni principali contro la stessa sentenza, i procedimenti d’impugnazione debbono essere riuniti, allora è possibile che più siano le impugnazioni principali;
– Si deve definire principale l’impugnazione che determina l’instaurazione di un autonomo giudizio d’impugnazione, è incidentale l’impugnazione che si inserisce nel giudizio d’impugnazione già pendente. È una distinzione che si basa sugli effetti dell’impugnazione.

Bisogna stabilire cosa si intenda per causa inscindibile, cause inscindibili, cause tra loro dipendenti e cause scindibili:
– Causa inscindibile: si ha ogniqualvolta oggetto del processo è un unico rapporto giuridico con una pluralità di parti. Quest’ipotesi si verifica:
Nelle ipotesi di litisconsorzio necessario;
Nelle ipotesi di intervento adesivo: è vero che l’interveniente adesivo propone una domanda, ma è una domanda di mero accertamento in ordine al rapporto giuridico originariamente controverso (non si ha un ampliamento della materia del contendere);
Nelle ipotesi di intervento coatto (sia per ordine del giudice che su istanza di parte): esclusa l’ipotesi della chiamata in garanzia in quanto questa implica la proposizione di una domanda di garanzia. Ci si è chiesti se in seguito all’intervento coatto si abbia la proposizione di una domanda (vedi p. 108): l’opinione tradizionale ritiene che si abbia la proposizione di una domanda di mero accertamento, che non amplia la materia del contendere;

– Cause inscindibili: è necessario che più siano le domande relative a rapporti giuridici distinti:
Un ipotesi si ha nella pluralità d’impugnazioni delle delibere assembleari (societarie e condominiali). Sono le ipotesi di litisconsorzio quasi necessario, detto anche litisconsorzio quasi unitario (vedi p. 94);
Altra ipotesi si nei casi di cumulo di domande tra di loro incompatibili:

Chiamata del terzo vero obbligato (vedi p. 102): il convenuto si difende sostenendo di non essere lui il vero obbligato. In questo caso è possibile la chiamata sia su iniziativa dell’attore che del convenuto stesso. A prescindere dalla volontà dell’attore si ha un automatica estensione della domanda nei confronti del terzo vero obbligato. In questa ipotesi si ha un cumulo di domande tra loro incompatibili, questo perché le domande possono essere entrambe rigettate ma non possono essere entrambe accolte;
Chiamata in causa del cosiddett terzo pretendente: del terzo che potrebbe effettuare intervento principale (es. Tizio e Caio controvertono sulla titolarità del titolo di proprietà del fondo corneliano. Tizio rivendica il fondo e propone domanda di accertamento della proprietà. Sempronio si vanta di essere lui titolare del fondo e viene chiamato in causa dal giudice). In quest’ipotesi se si accoglie l’orientamento minoritario che ritiene che quando vi è un intervento coatto vi è sempre l’ampliamento della materia del contendere in quanto sempre vi è la proposizione di una domanda che ha per oggetto il rapporto giuridico altrui, allora si verifica un cumulo di domande fra loro incompatibili (come nel caso di chiamata del terzo vero obbligato).

Questa situazione si può avere anche nelle ipotesi in cui il terzo pretendente effettui intervento volontario (intervento principale).
Queste ultime tre ipotesi sono qualificata da altra opinione come ipotesi di cause tra loro dipendenti, questo perché si parla di dipendenza reciproca. L’inquadramento di queste tre ipotesi nell’una o nell’altra categoria ha un rilievo puramente teorico e non ha effetti pratici (in entrambi i casi trova applicazione l’art. 331 c.p.c.);
– Cause tra loro dipendenti:
La chiamata in garanzia propria implica sempre la proposizione di una domanda di garanzia. L’ipotesi cui far riferimento è quella della domanda di rivendicazione (es. Tizio vende un bene a Caio e Sempronio rivendica il bene. Sempronio propone una domanda di rivendicazione nei confronti di Caio. Questi chiama in garanzia Tizio e fa valere il diritto di garanzia per l’ipotesi che venga accolta la domanda di Sempronio. Il giudice accoglie la domanda di rivendicazione di Sempronio, e anche la domanda di garanzia di Caio). Bisogna chiedersi se il litisconsorzio in primo grado, qualora venga proposta l’impugnazione della sentenza, dia luogo ad un ipotesi di cause scindibili o di cause tra loro dipendenti. La risposta dipende dalla parte di sentenza che viene impugnata:

Se viene impugnata la parte di sentenza relativa alla domanda di garanzia le cause saranno scindibili. È vero che la domanda di garanzia viene proposta in via subordinata ed eventuale, ma la sentenza che decide sulla causa di garanzia non inciderà mai sulla sentenza che ha deciso la domanda di rivendicazione (il capo di sentenza relativo alla domanda di garanzia non dipende dal capo di sentenza relativo alla domanda di rivendicazione, è l’opposto). Se anche viene riformato in appello il capo relativo alla domanda di garanzia, questo non inciderà mai sulla decisione relativa alla rivendicazione;
Se viene impugnato il capo di sentenza relativo alla domanda principale allora sì le cause sono tra loro dipendenti (se in appello viene riformato il capo che ha deciso la domanda di rivendicazione allora questo travolge anche quella parte di sentenza che ha deciso il capo dipendete).

Nell’ipotesi di garanzia impropria (le cause sono connesse solo per elementi di fatto), che è ammessa quando la domanda di garanzia rientra nella competenza del giudice adito, le domande sono tra loro assolutamente autonome. Non hanno in comune nessun elemento di identificazione dell’azione, si ha solo una connessione di fatto. In questo caso quindi le cause sono sempre scindibili.

Nel caso delle obbligazioni solidali: è possibile che più cause siano pendenti contemporaneamente nei confronti di più obbligati solidali. Questo può avvenire per una pluralità di motivi:

Perché il creditore agisce con un unico atto di citazione nei confronti di entrambi (è questo il fenomeno che caratterizza il litisconsorzio facoltativo);
Perché il creditore abbia agito solo nei confronti di uno dei soggetti obbligati, e l’altro abbia fatto intervento litisconsortile;
Perché il creditore ha agito separatamente e poi le due cause sono state riunite.

Se nelle obbligazioni solidali dipendenti (vedi p. 102) viene instaurato un litisconsorzio facoltativo, perché ad es. il creditore agisce nei confronti dell’obbligato principale e del fideiussore, noi abbiamo un cumulo di domande in cui una dipende dall’altra (l’esistenza dell’obbligo del fideiussore dipende dall’esistenza dell’obbligo dell’obbligato principale). Se vengono accolte entrambe le domande (vengono condannati alla restituzione della somma sia l’obbligato principale che il fideiussore) e solo l’obbligato principale impugna la sentenza, troverà applicazione l’art. 331 c.p.c. perché viene impugnato il capo di sentenza relativo alla domanda principale (l’altra domanda dipende dalla prima).

Nelle obbligazioni solidali dipendenti si ha quindi una struttura analoga a quella dalla chiamata in garanzia: vi sarà un capo di sentenza relativo alla domanda principale ed uno relativo alla domanda dipendete, e a seconda del capo di sentenza impugnato le cause saranno tra loro dipendenti oppure scindibili. Sono tra loro dipendenti quando viene impugnato il capo di sentenza relativo alla domanda principale (art. 331 c.p.c.), sono scindibili quando viene impugnato il capo relativo alla causa dipendente (art. 332 c.p.c.).

Le cose sono più complicate se viene proposta anche la domanda di garanzia (es. domanda del fideiussore nei confronti dell’obbligato principale):
Il giudice accoglie sia la domanda proposta nei confronti dell’obbligato principale, sia la domanda proposta nei confronti del fideiussore, sia la domanda proposta dal fideiussore nei confronti dell’obbligato principale. Bisogna tener conto dei rapporti di dipendenza fra le varie domande:

La domanda proposta dal creditore nei confronti del fideiussore dipende dalla domanda proposta verso l’obbligato principale;
La domanda proposta dal fideiussore nei confronti dell’obbligato principale dipende dall’accoglimento della domanda proposta dal creditore nei confronti del fideiussore.

Bisogna distinguere a seconda del capo di sentenza che viene impugnato:
Se si impugna il capo principale, quello che ha condannato al pagamento l’obbligato principale, tutte le cause sono tra loro dipendenti e quindi si applica l’art. 331 c.p.c.;
Se invece viene impugnata la sentenza da parte del fideiussore, impugnandosi il capo della sentenza dipendente si dovrebbe applicare l’art. 332 c.p.c. Però qui bisogna tener conto anche della domanda proposta dal fideiussore nei confronti dell’obbligato principale, pertanto il capo di sentenza che ha deciso la domanda impugnata dal fideiussore si pone come principale rispetto la domanda proposta dal fideiussore nei confronti dell’obbligato principale (quindi si ha un rapporto di dipendenza fra domanda del creditore nei confronti del fideiussore e domanda del fideiussore nei confronti dell’obbligato principale), e allora si applicherà l’art. 331 c.p.c. perché anche l’obbligato principale deve partecipare al processo.

Questo non significa che il giudice d’appello debba conoscere di tutte le cause (abbiamo un capo di sentenza, che ha deciso sulla domanda tra creditore e obbligato principale, che può benissimo passare in giudicato se non viene impugnato dall’obbligato principale, quindi in appello si conoscerà soltanto della domanda proposta nei confronti del fideiussore e della domanda del fideiussore proposta nei confronti dell’obbligato principale).

Il giudice accoglie tutte e tre le domande ma l’unico che impugna è l’obbligato principale nei confronti del fideiussore (e non nei confronti del creditore). In questo caso si applicherà l’at. 332 c.p.c. perché questo è il capo dipendente ultimo, non viene proposta impugnazione in ordine a nessun capo pregiudiziale.
– Cause scindibili: sono soggette alla disciplina dell’art. 332 c.p.c. secondo cui non si deve necessariamente riprodurre, nel giudizio d’impugnazione, il litisconsorzio avutosi nel procedimento terminato con la sentenza impugnata. Si hanno quando:
Nelle ipotesi di chiamata in garanzia propria viene impugnato il capo dipendente;
Sempre nelle ipotesi di chiamata in garanzia impropria;
Nelle ipotesi di obbligazioni solidali dipendenti quando si impugna il capo di sentenza relativo alla domanda dipendente (quella in cui viene fatto valere il diritto di regresso);
Nel caso delle obbligazioni solidali paritarie;
Nelle ipotesi delle obbligazioni pro quota (obbligazioni parziarie).

Quello che conta è la struttura dei rapporti e delle domande fra di loro, non importa come si arriva al processo litisconsortile con quella struttura di domande (es. le obbligazioni solidali paritarie possono essere oggetto del processo perché vi è stato un litisconsorzio facoltativo, oppure perché vi è stato intervento litisconsortile, oppure in seguito alla chiamata in causa del terzo, oppure in seguito a riunione).

 

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