La norma detta essa stessa la disciplina degli interessi in conflitto in ordine ai beni, individuando le situazioni soggettive che si ricollegano a determinati fatti, e ciò indipendentemente dal se i fatti abbiano rilievo di fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi (es. azione di nullità). Caratteristica di questa tecnica è che l’effetto giuridico è dalla legge ricollegato unicamente al verificarsi di un determinato fatto senza che sia necessaria l’intermediazione dell’esercizio di alcun potere sostanziale. Dedotta in giudizio una determinata situazione soggettiva, quindi, il giudice deve dichiararne l’esistenza o l’inesistenza solo che dagli atti del processo emerga l’esistenza o l’inesistenza dei fatti, senza che per la rilevanza di tali fatti sia necessaria la spendita di alcun potere delle parti.

Il carattere di regola generale proprio dello schema norma-fatto-effetto si rivela utile per la piena comprensione di alcuni principi generali del processo: esso, infatti, spiega il fondamento ultimo del perché in materia di eccezioni la regola generale sia costituita dall’eccezioni in senso lato rilevabili di ufficio e non dalle eccezioni in senso stretto rilevabili solo su istanza di parte.

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