L’esplicita affermazione dell’art. 186 bis co. 3 della soggezione del provvedimento alla disciplina delle ordinanze revocabili permette di escludere che l’ordinanza di pagamento di somme non contestate possa rappresentare un provvedimenti ordinatorio definitivo, con efficacia esecutiva all’accordo delle parti, o un provvedimento a contenuto decisorio, idoneo ad incidere irreversibilmente su diritti. Passando ad esaminare in positivo l’ordinanza, si deve rilevare l’equivocità dell’espressione conversa la sua efficacia in caso di estinzione (co. 2). Se questo significa che l’ordinanza diviene immutabile, allora saremmo alla presenza di provvedimento esecutivi, modificativi e revocabili nel grado di giudizio nel cui corso sono emanati. Se all’espressione dessimo il significato di conserva la sua efficacia esecutiva , al contrario, l’ordinanza dovrebbe essere inquadrata nell’ambito dei provvedimenti sommari-semplificati-esecutivi che hanno solo efficacia esecutiva e sono privi di qualsiasi efficacia preclusiva propria del giudicato formale o sostanziale.

La soggezione del provvedimenti in esame alla disciplina delle ordinanze revocabili, comunque, comporta che esso possa essere revocato in qualsiasi momento qualora:

  • il giudice reputi che i fatti affermati dall’attore non siano idonei a produrre gli effetti da lui affermati, e questo a seguito di una nuova valutazione della norma applicabile alla fattispecie concreta o di una sua diversa interpretazione;
  • il giudice ritenga sussistenti impedimenti di rito sollevati dal convenuto o rilevati di ufficio;
  • il giudice rilevi l’esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato emergenti dagli atti;
  • il convenuto contesti tardivamente i fatti costituiti posti dall’attore a fondamento del credito o sollevi tardivamente eccezioni in senso stretto e ottenga dal giudice la rimessione in termini ex art. 184 bis per poter legittimamente effettuare tale contestazione tardiva.
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