L’intervento è coatto, quando il terzo è convenuto ovvero chiamato nel processo in corso.

L’intervento coatto a istanza di parte 106 C.P.C.. Abbiamo questo tipo di intervento coatto se il terzo è convenuto o chiamato da una delle parti. Quindi in questo caso il terzo ha assunto la qualità di parte per il solo fatto di esser stato chiamato e in questa veste potrà dimostrare di esser stato chiamato senza fondamento, ottenendo una pronuncia in questo senso. La legittimazione a chiamare il 3° è fondata sulla connessione oggettiva (affermata) ovvero per motivi di garanzia (sebbene la garanzia è un particolare aspetto della connessione oggettiva, in pratica un aspetto qualificato del carattere subordinato del rapporto garante/garantito rispetto a quello principale). In realtà le ragioni che legittimano una parte a chiamare in causa un terzo sono le stesse ragioni che legittimerebbero il terzo all’intervento volontario, sia principale (in quanto ritornando all’es. di prima, il terzo che in via principale potrebbe intervenire per rivendicare la proprietà della cosa oggetto di causa delle altre 2 parti, potrebbe anche esser chiamato in giudizio da una di queste 2 parti per contestare le sue pretese: cosiddetta ”chiamata del 3° pretendente”) sia litisconsortile (esempio capitolo precedente: il 3° condomino avrebbe potuto intervenire per far valere il suo diritto identico a quello dell’altro condomino in azione di negazione della servitù, e allo stesso modo potrebbe esser chiamato a partecipare al giudizio dall’una o dall’altra parte. Simile è il caso della “laudatio auctoris” in cui il convenuto nega di esser il soggetto passivo del rapporto, ad esempio debitore, indicando un terzo come vero debitore: l’una e l’altra parte possono aver interesse a chiamare in causa questo terzo, il quale poteva anche spontaneamente intervenire) sia intervento adesivo (esempio: in causa di sfratto, ognuna delle parti po’ chiamare il sub conduttore perchè sia dichiarata in contradditorio con lui l’opponibilità della sentenza). Lo scopo che si propone la parte che chiama il 3° è quello di ottenere che la sentenza sia efficace anche verso di lui, per prevenirne pretese o per l’immediata rivalsa in caso di soccombenza.

L’intervento coatto a istanza del giudice 107 C.P.C.. L’intervento coatto è ordinato dal giudice, se ritiene la causa comune al terzo. Contrariamente però a quanto si legge sulla norma “intervento per ordine del giudice”, l’ordine non viene rivolto al terzo, ma alla parte che ha interesse alla prosecuzione del giudizio (perchè se la chiamata non avviene, la causa viene cancellata dal ruolo). L’ordine quindi avrà per oggetto la chiamata del 3° con citazione. Le ragioni dell’ordine non sono le stesse di quelle che fondano il litisconsorzio necessario (perchè non ci sarebbe nel caso bisogno dell’ordine), sia per ragioni formali, in quanto l’ordine ex 102 implica una forma di decisione della causa, in quanto ex 307 se non ottemperato da luogo ad estinzione, mentre il 107 è pronunciato dal giudice istruttore e, ove non ottemperato, dà luogo alla cancellazione della causa dal ruolo, che è solo una tappa verso l’estinzione. Quindi nel caso del 102 la necessarietà del litisconsorzio deriva dalla legge ed è quindi il presupposto o la causa dell’ordine del giudice, mentre nel caso del 107 la necessità del litisconsorzio è solo la conseguenza dell’ordine del giudice. Detto ciò, la formula con cui la legge indica il requisito con cui il giudice può passare a compiere la valutazione di opportunità dell’ordine è quella della comunanza della lite (uguale a quella del 106).

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