Gli interventi coatti

A differenza del litisconsorzio necessario in cui quando si realizza l’integrazione del contraddittorio non si fa altro che realizzare un’esigenza che è coeva all’instaurazione del rapporto (il processo nasce già con più di due parti) nel caso degli interventi si ha una realizzazione successiva e meramente eventuale della pluralità di parti dato che essi si verificano quando nel processo già regolarmente instaurato tra le parti originarie vi subentri un terzo soggetto che vi abbia interesse. Caratteristica degli interventi è dunque il fatto:

1) che il processo già pende tra le parti originarie

2) che terze persone a loro volta vi si inseriscano o di propria iniziativa (cosiddetto Intervento volontario) o a seguito di loro chiamata in causa (cosiddetto Intervento coatto)

La partecipazione al processo di terzi può avvenire oltre che a seguito di loro iniziativa anche a seguito dell’iniziativa delle parti originarie o del giudice. Nel primo caso si parla di intervento coatto ad istanza di parte nel cui genere va compresa anche la chiamata in garanzia mentre nel secondo caso di intervento iussu iudicis.

L’intervento ad istanza di parte

Per quanto riguarda l’intervento coatto ad istanza di parte va detto che l’istituto è disciplinato dall’art 106 c.p.c. il quale recita che ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa. La disposizione ha ritenuto di fissare l’ambito di applicazione della norma facendo ricorso al concetto di comunanza di causa concetto questo che ha dato luogo a non poche discussioni. Non vi è dubbio che il termine di riferimento della comunanza di causa debba essere ravvisato nella disciplina del codice sulle ipotesi di connessione e che pertanto l’art 106 c.p.c. vada collegato agli art 103 e 105 c.p.c. Al riguardo va però precisato che vi sono varie opinioni:

1) alcuni ritengono che sia causa comune quella legata alla causa originaria da una connessione particolarmente intensa riguardante cioè sia l’oggetto sia la causa petendi

2) altri ritengono invece che basti la presenza di una connessione propria e cioè o per l’oggetto o per la causa petendi

3) altri infine ritengono che la comunanza di causa possa estendersi anche alle ipotesi di pregiudizialità-dipendenza fra rapporti giuridici

Le prime due opinioni sono giustificate dalla considerazione che con la chiamata in causa la parte originaria deve proporre una nuova domanda nei confronti del terzo e quindi allargare l’ambito oggettivo della controversia pendente cosa questa che gli è consentita solo quando faccia valere nei confronti del terzo un diritto collegato per l’oggetto e/o per la causa petendi. Nei casi di pregiudizialità dipendenza invece la parte originaria non proporrebbe alcuna domanda nei confronti del terzo e quindi non allargherebbe l’ambito oggettivo della controversia ma si preoccuperebbe solo di mettere il terzo in condizione di partecipare al processo per estendergli l’efficacia della sentenza e per prevenire l’opposizione di terzo revocatoria (caso del conduttore che chiama in giudizio il proprio subconduttore quando il locatore agisca per la risoluzione del contratto). A nostro modo di vedere entrambe le opinioni possono essere accolte purchè ciò non sfoci in arbitrari allargamenti del processo con inevitabili allungamenti dei tempi e costi processuali. Il filtro che la giurisprudenza ha a disposizione è dato dalla nozione di interesse.

In altre parole non è ammissibile in caso di pregiudizialità-dipendenza la chiamata in causa del terzo solo per estendergli l’efficacia della sentenza ma occorre che la parte originaria alleghi e provi in concreto l’esistenza di circostanze che giustificano l’utilizzazione dello strumento ad es. una pretesa risarcitoria del terzo derivante dall’accoglimento della domanda della parte originaria. Negli ultimi anni l’istituto è stato spesso applicato al caso in cui il convenuto non contesta la domanda nella sua interezza ma si limita ad eccepire di non essere lui il titolare della situazione giuridica passiva. Egli cioè non dice che l’attore non ha diritto ma dice solo che non l’ha contro di lui.

Si pensi ad es. ad una causa di risarcimento dei danni causati dalla circolazione di veicoli dove il convenuto neghi ogni responsabilità indicando come unico responsabile del fatto un terzo soggetto. In questo caso il convenuto potrà limitarsi alla sola eccezione oppure potrà chiamare in causa il terzo anche se è dubbio che lo faccia lasciando l’iniziativa all’attore. A questo punto la configurazione del rapporto processuale dipende dall’attore:

1) se egli resta fermo sulla domanda originaria il giudice potrà decidere nei confronti del terzo solo in relazione alla domanda di accertamento proposta dal convenuto e quindi nel caso in cui l’eccezione del convenuto risulti fondata il giudice accertata con sentenza idonea a passare in giudicato la responsabilità del terzo rigetterà la domanda dell’attore.

2) se invece l’attore estenda la domanda nei confronti del terzo si avrà una domanda alternativa per cui ove l’eccezione del convenuto risulti fondata il giudice potrà condannare il terzo al risarcimento e rigettare la domanda proposta contro il convenuto originario

3) se invece l’attore estende la domanda nei confronti del terzo e rinuncia a quella originaria è probabile che il convenuto originario chieda l’estromissione dal processo che potrà essere disposta se il terzo non si opponga

A questa ipotesi si avvicina per essere l’esatto contrario quella prevista dall’art. 109 c.p.c. cosiddetta Chiamata in causa del terzo pretendente. In questo caso non è controverso né il debito né chi sia il debitore bensì chi sia il creditore. Il convenuto cioè non eccepisce che altro sia il debitore ma dice solo che un terzo pretende di vantare lo stesso diritto preteso dall’attore. A tal fine l’art 109 c.p.c. dispone che se si contende a quale di più parti spetti una prestazione e l’obbligato si dichiara pronto ad eseguirla a favore di chi ne ha il diritto il giudice può ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e dopo il deposito può estromettere l’obbligato dal processo. Non vi è dubbio che in questo caso vi può essere anche l’interesse del debitore alla chiamata in causa del terzo e quindi il potere di farne domanda. Occorre rilevare che la disposizione dell’art 109 c.p.c. presenta vistose lacune in quanto:

1) non precisa se il deposito e la richiesta di estromissione comportino rinuncia del debitore alla cosa o somma dovuta (a nostro modo di vedere la risposta è negativa)

2) non chiarisce se essa sia applicabile anche alle controversie che abbiano ad oggetto beni immobili (a nostro modo di vedere la risposta è negativa trattandosi di disposizione eccezionale)

3) non dispone alcunchè né sulle spese né sui poteri del giudice nell’ordinare l’estromissione

Per consentire al terzo di esercitare nel corso del processo tutte le sue facoltà processuali le parti originarie hanno l’onere di citare il terzo a comparire all’udienza fissata all’uopo dal G.I. osservati i termini di cui all’art 163 bis c.p.c. In particolare il convenuto deve farne richiesta a pena di decadenza nella comparsa di risposta chiedendo al G.I. lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all’art 163 bis c.p.c.

Il G.I. non opera alcuna valutazione discrezionale sull’ammissibilità della chiamata ma è tenuto a concedere lo spostamento dell’udienza con decreto da emettere entro 5 giorni dalla richiesta e da comunicare alle parti a cura del cancelliere. Per quanto riguarda invece l’attore va detto che se la chiamata in causa del terzo non è stata fatta con l’atto introduttivo egli ne può fare richiesta a pena di decadenza nel corso della prima udienza solo se la necessità della chiamata sia sorta dalle difese del convenuto. In questo caso però il G.I. valuterà se la richiesta sia ammissibile e qualora l’autorizzi fisserà una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all’art 163 bis. c.p.c.

In entrambi i casi comunque la parte originaria deve depositare la citazione notificata al terzo entro il termine di 10 giorni dalla notificazione ed il terzo deve costituirsi a norma dell’art 166 c.p.c. (come un convenuto). Per concludere va precisato che nel caso in cui la chiamata sia stata fatta dall’attore nel corso della prima udienza restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione ma vi è uno spostamento del termine per le deduzioni istruttorie.

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