Arresto temporaneo del giudizio in attesa di una possibile ripresa ma con differente ratio dell’istituto. Le fattispecie interruttive sono qualificate dalla sopravvenienza di una situazione potenzialmente lesiva della piena esplicazione del contraddittorio:

  • Morte o perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale.
  • Cessazione della rappresentanza
  • Morte, radiazione o sospensione del procuratore

Se l’evento interruttivo sopravviene prima della costituzione in cancelleria o all’udienza davanti al giudice istruttore il processo è senz’altro interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente oppure l’altra parte provveda a citarli in riassunzione osservati i termini di cui art.163-bis (299 cpc). Se l’evento colpisce:

  • L’attore → depositare una comparsa di costituzione osservando le formalità dell’art.165
  • Il convenuto → chi subentra può costituirsi anche all’udienza o rimanere inerte e attendere la citazione in riassunzione dell’altra parte.
  • Se la parte colpita è contumace → processo interrotto dal momento della notifica dell’ufficiale giudiziario. Si applicano tutte le decadenze stabilite.
  • Il procuratore → processo immediatamente interrotto

L’evento non produce effetto se si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione. La costituzione spontanea può avvenire all’udienza o a norma art.302 cpc e si applica a chi subentra. Se la prosecuzione volontaria non avviene, l’altra parte può chiedere la fissazione dell’udienza mediante ricorso a notificazione assieme al decreto di fissazione dell’udienza stessa a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo. Durante l’interruzione non possono compiersi atti del procedimento. Il processo deve essere proseguito o riassunto nel termine perentorio di 6 mesi dalla conoscenza dell’interruzione.

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