Gli ordinamenti giuridici conoscono da sempre norme come l’art. 2909 c.c., le quali limitano l’autorità dell’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato alle sole parti e ai loro eredi o aventi causa. Allo stesso tempo, tuttavia, esistono anche disposizioni che sembrano presupporre un più vasto manifestarsi dell’efficacia della sentenza nei confronti dei terzi.

Certezze (dottrinali):

  • la sentenza non ha effetti a favore dei terzi titolari di rapporti autonomi e incompatibili rispetto al rapporto oggetto immediato della sentenza resa inter alios. Dal momento che un rapporto giuridico si individua non solo per il bene che ne costituisce l’oggetto ma anche per i suoi soggetti, i limiti oggettivi uniti a quelli soggettivi escludono a priori qualsiasi possibilità di efficacia della sentenza a favore o contro terzi.

Allo scopo di eliminare le incertezze che comunque derivano da questa situazione, ai terzi titolari di diritti autonomi ed incompatibili sono stati riconosciuti due tipi di rimedi:

  • il rimedio preventivo dell’intervento volontario, tramite il quale cumulare con la domanda oggetto del processo originario la propria domanda avente ad oggetto il diritto autonomo ed incompatibile di cui il terzo si afferma titolare;
  • il rimedio successivo dell’opposizione di terzo, un mezzo di impugnazione esperibile contro le sentenze passate in giudicato;
  • il manifestarsi dell’efficacia della sentenza a favore dei terzi titolari dello stesso diritto su cui si giudica (reso inter alios) rappresenta un fenomeno assolutamente eccezionale. La legittimazione ad agire è normalmente attribuita ai soli soggetti titolari del rapporto dedotto in giudizio e non anche a terzi. Nelle ipotesi in cui sia riconosciuta ad un terzo la legittimazione straordinaria ad agire, è opinione pacifica che il legittimato ordinario titolare del rapporto dedotto in giudizio debba partecipare al processo in veste di litisconsorte necessario ex art. 102. In generale, quindi, si esclude che la sentenza esplichi efficacia a favore o contro terzi titolari dello stesso rapporto oggetto della sentenza resa inter alios;
  • la sentenza produce effetti nei confronti dei successori, a titolo universale o particolare, subentrati nel rapporto oggetto della sentenza resa inter alios.

Incertezze

Le incertezze che sorgono non riguardano tanto il tema dei limiti soggettivi di efficacia della sentenza quanto l’esatta individuazione dell’ambito applicativo dell’art. 111 (successione a titolo particolare nel diritto controverso). Altre incertezze sussistono con riferimento alle ipotesi di pluralità di soggetti disgiuntamente legittimati ad impugnare uno stesso atto, a dedurre in giudizio il diritto di cui sono contitolari (senza litisconsorzio necessario) o a pretendere l’adempimento di una medesima obbligazione indivisibile da parte dell’unico soggetto passivo

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