La regola è stabilità dall’art. 2909 cc., poi vi sono tutta una serie di eccezioni:

– Lo stesso art. 2909 cc. parla di “eredi ed aventi causa”: per aventi causa si intendono sia quelli che hanno acquistato lo stesso diritto sostanziale la cui esistenza è stata accertata nel processo, sia quelli che hanno acquistato un diritto dipendente (es. il diritto di usufrutto dipende dal diritto di proprietà).

Importante è determinare i limiti cronologici:
Per aventi causa si intendono quelli che sono divenuti tali dopo il passaggio in giudicato della sentenza;
Quelli che sono divenuti tali prima del passaggio in giudicato vedono la loro situazione disciplinata dall’art. 111 c.p.c.;
Nei confronti di quelli divenuti tali prima dell’inizio del processo non opera la cosa giudicata, a meno che non si accolga la teoria dei subcontratti (vedi p. 94);
– Art. 1595 cc. riguardo il sublocatario (vedi p. 93): prevede che tutte le vicende sul piano sostanziale o processuale che incidono sul contratto di locazioni si riflettono nei confronti sublocatario, salve le sue ragioni nei confronti del sublocatore.

Sulla base di questo articolo è stata formulata la teoria dei subcontratti che distingue far dipendenza genetica e dipendenza permanente. Questa teoria afferma che la disciplina dell’art. 1595 cc. è un modello che si applica non solo alla sublocazione, ma anche a tutti gli altri subcontratti. In questi casi la dipendenza è permanente (tutte le vicende che riguardano il rapporto principale si riflettono anche sul sub rapporto). È una teoria non accolta perché estende in via analogica una norma eccezionale;
– Tutti gli estromessi sono soggetti alla cosa giudicata. Questa regola viene mutuata dall’art. 108 c.p.c. sull’estromissione del garantito (vedi p. 107);
– Tutti i sostituti processuali sono soggetti alla cosa giudicata qualora, in via eccezionale, la legge consenta che non debbano far parte del processo. Anche questa regola viene mutuata dall’art. 108 c.p.c.: quando viene estromesso il garantito, perché il garante comparisce ad accetta di assumere la causa in suo luogo, il garante è sostituto processuale del garantito.

Normalmente il sostituto processuale deve far parte del processo (è un litisconsorzio necessario), la legge però eccezionalmente può consentire che non debba far parte del processo;
– In materia di nullità e decadenza di brevetti industriali le sentenze operano erga omnes;
– In passato una teoria sosteneva che le sentenze in materia di status (non anche di capacità delle persone) operassero erga omnes. Il fondamento normativo di questa opinione era costituito dal vecchio codice di procedura penale e pertanto è venuta meno con l’entrata in vigore del nuovo codice dell’88;
– Le sentenze di annullamento delle delibere assembleari operano erga omnes (art. 2377.7 cc.) [le sentenze di annullamento sono sentenze costitutive, le sentenze di nullità sono sentenze di mero accertamento];
– La disposizione dell’art. 1306 cc. concernente gli obbligati solidali prevede al primo comma l’ipotesi che vi sia un processo fra un creditore ed uno dei condebitori solidali, o fra uno dei concreditori solidali ed un debitore. Se la sentenza è favorevole, rispettivamente al creditore o al debitore, si applicano le regole generali (quindi la sentenza non opera a sfavore degli altri debitori solidali o creditori solidali).

Il secondo comma prevede l’ipotesi in cui la sentenza sia favorevole al condebitore, in questo caso la sentenza può essere fatta valere dagli altri debitori solidali anche se non hanno partecipato al processo. Il limite è che la sentenza, favorevole al debitore solidale, non sia frutto di eccezioni personali del debitore solidale (es. eccezione di compensazione).
La seconda ipotesi prevista dal secondo comma è quella che la sentenza sia favorevole ad uno dei concreditori solidali contro il debitore. Questa sentenza può essere fatta valere dagli altri creditori solidali contro il debitore, salve le eccezioni personali del debitore rispetto a tutti i creditori solidali.

Questa disciplina non prevede la regola che la cosa giudicata operi automaticamente se favorevole agli altri concreditori solidali o condebitori solidali, è un potere che il singolo concreditore solidale o condebitore solidale ha di opporla rispettivamente al debitore o creditore. Si dice che è un giudicato che opera secundum eventum litis (solo se la sentenza è a favore dei concreditori o condebitori solidali).

Un’opinione ha esteso questa soluzione in via generale perché si tratta, è vero di un estensione analogica, ma a favore del terzo. Afferma che le sentenze possono essere invocate da chi è stato parte del processo solo se sono favorevoli al terzo (questi debbono sempre invocarla, non opera automaticamente). Non è un’opinione accolta dalla giurisprudenza.

 

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