La l. 6/2004, ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto dell’amministrazione di sostegno, intervenendo sia sul codice civile, sia sul codice di rito, ove è stato aggiunto l’art. 720 bis cpc.

L’amministrazione di sostegno assolve alla finalità di «tutelare, con la minore limitazione possibile, la capacità di agire delle persone in tutto o in parte prive di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente».In tal senso il nuovo art. 404 c.c. stabilisce che la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

La nomina dell’amministratore di sostegno può essere richiesta con ricorso degli stessi soggetti legittimati alla richiesta di interdizione o inabilitazione, nonché dallo stesso soggetto beneficiario e viene disposta dal giudice tutelare, entro 60 giorni dalla data della presentazione, con decreto motivato immediatamente esecutivo e reclamabile alla corte d’appello, la quale a propria volta decide con decreto impugnabile mediante ricorso per cassazione.

Il decreto di nomina deve indicare:

  • le generalità del beneficiario e dell’amministratore di sostegno
  • la durata e l’oggetto dell’incarico
  • gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
  • gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno

Ai fini della concessione del provvedimento, il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce, assumere le necessarie informazioni, sentire i soggetti istanti e disporre gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. Nel procedimento è necessario l’intervento del pubblico ministero.

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