In Italia esiste un sistema di finanziamento delle confessioni religiose nel quale lo Stato svolge una parte attiva. Tale sistema risulta articolato nel seguente modo:

  1. riconoscimento alle confessioni religiose della partecipazione ad una quota dell’8 per mille dell’imposta sul reddito (IRPEF), che viene ripartita sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti. Tale riconoscimento, introdotto per la prima volta con la l. n. 222 del 1985 ha ormai assunto il valore di archetipo in tema di finanziamento.

La Corte europeo dei diritti dell’uomo ha ritenuto la disciplina in esame non è incompatibile con le disposizioni della Convenzione europea: l’indicazione, infatti, non costituisce un obbligo ma una mera facoltà;

  1. riconoscimento ai contribuenti della possibilità di dedurre dal reddito imponibile le offerte o le donazioni da loro destinate alle confessioni religiose;

altre forme di finanziamento indiretto, come ad esempio gli interventi finanziari a favore delle scuole private confessionali e alle attività di oratorio. Tra le forme di finanziamento indiretto si annovera anche la partecipazione alla quota del 5 per mille

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