Appare a questo punto superabile la rigida impostazione interordinamentale dei rapporti tra Stato e confessioni che ostacola la realizzazione di un pluralismo autentico. In particolare risulta possibile ridurre la distanza che gli artt. 7 e 8 sembrano voler segnare tra la Chiesa cattolica e le altre confessioni nei reciproci rapporti con lo Stato. Un segnale forte in questa direzione è dato dall’incremento di interventi legislativi statali nella disciplina del fenomeno religioso, cosa questa che dimostra come lo Stato promuova lo sviluppo di una dialettica religiosa e ideologica che entra a far parte delle questioni sociali da disciplinare e regolare adeguatamente . La pienezza dell’uguaglianza di libertà cui le confessioni hanno diritto postula una regola identica di disciplina dei rapporti con lo Stato, espressa dal principio di bilateralità, sancito tanto dall’art. 7 co. 2 (rapporti tra Stato e Chiesa cattolica) quanto dall’art. 8 co. 3 (rapporti tra Stato e confessioni diverse).

La disciplina della regola della bilateralità, tuttavia, non comporta che gli accordi tra Stato e Chiesa cattolica e le intese tra Stato e altre confessioni abbiano necessariamente una medesima natura giuridica. Mentre esiste un sostanziale consenso in ordine all’assimilabilità dei patti tra Stato e Chiesa cattolica agli accordi internazionali, con riferimento alle intese tra Stato e altre confessioni la dottrina si divide ritenendo che esse possano rappresentare:

  • accordi (non concordati) di diritto pubblico interno: la parte della dottrina che sostiene questa tesi parte dalla convinzione che le confessioni diverse dalla cattolica non siano ordinamenti giuridici primari, per cui esclude qualsiasi assimilabilità tra intese e concordati;
  • accordi di diritto esterno: la parte della dottrina che sostiene questa tesi ritiene che le confessioni diverse dalla cattolica, pur non godendo come la Chiesa cattolica di soggettività internazionale, possa costituire ordinamenti giuridici primari (esteriorizzati).

Questa soluzione, evidentemente preferibile, sembra meglio garantire la funzionalità delle intese alla tutela della libertà ed indipendenza delle confessioni diverse dalla cattolica. Si tratta peraltro di una soluzione che si muove nella giusta direzione della reductio ad unum del sistema costituzionale di regolamentazione dei rapporti dello Stato con le confessioni religiose, negando che esista una differenza tra i fenomeni considerati dagli artt. 7 e 8 Cost.

Il rapporto dello Stato tanto con la Chiesa cattolica quanto con le altre confessioni religiose mostra lo sviluppo di un processo di allineamento tra revisione concordataria e stipulazione delle intese. Tale processo emerge in primis dalla qualificazione delle intese come atti di diritto esterno stipulate da confessioni religiose alle quali, non diversamente da quanto avviene per la Chiesa cattolica, viene riconosciuta una forte autonomia.

Sotto il profilo dei contenuti si rileva un tentativo di costruire una legge generale sul fatto religioso, cosa questa che traspare dalla ripetitività dei contenuti che caratterizza il nuovo concordato con la Chiesa cattolica e le intese stipulate dallo Stato.

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