In passato si riteneva che le funzioni dello stato fossero solo tre e che esse potevano essere nettamente distinte tra loro:

1) Funzione legislativa volta all’emanazione delle leggi

2) Funzione esecutiva volta alla concreta attuazione di tutte le esigenze di governo

3) Funzione giurisdizionale volta all’applicazione delle leggi

Tale ripartizione non è condivisa dagli stati moderni dove da in lato si dubita che le funzioni siano solo tre essendovi anche la funzione di governo e dall’altro riesce sempre più difficile stabilire i confini tra le varie funzioni dato che sia la funzione esecutiva che quella giurisdizionale sono entrambe rivolte in senso ampio all’attuazione delle leggi dello stato. Ciò si verifica sia perché ai giudici sono affidati compiti che assomigliano sempre di più a quelli propri del potere amministrativo (si pensi alla volontaria giurisdizione e al processo esecutivo) sia perché gli Amministratori svolgono funzioni che si avvicinano sempre di più a quelle proprie del potere giurisdizionale (si pensi agli accertamenti AMM. o alle procedure espropriative).

In dottrina sono stati fatti numerosi tentativi per cercare di individuare i criteri differenziali. A nostro modo di vedere il proprium della giurisdizione è dato dal fatto che mentre il giudice tratta dell’affare giudiziario sempre nella posizione di terzo imparziale la P.A. invece nell’attuare le pubbliche funzioni realizza sempre un proprio interesse. Definita quindi la funzione giurisdizionale come quella diretta all’attuazione della legge da parte di soggetti che si comportano come terzi imparziali va detto che esistono 4 tipi di giurisdizione:

1) la giurisdizione penale che è quella preposta all’attuazione delle norme penali le quali si contraddistinguono dalle altre per il fatto di essere garantite da sanzione penale

2) la giurisdizione Amm. che ha ad oggetto la tutela degli interessi legittimi e in casi particolari previsti dalla legge anche dei diritti soggettivi

3) la giurisdizione civile che ha ad oggetto tutte le materie che la legge non affida alla giurisdizione penale e a quella Amministrativa.

4) la giurisdizione costituzionale che ha il compito di sindacare la conformità alla costituzione delle leggi e degli atti aventi forza di legge nonché il compito di giudicare sui conflitti di attribuzione tra i vari poteri sia statali che regionali e sulle accuse promosse contro il P.D.R. e i ministri a norma della Costituzione.

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