Lo Stato, se da un lato punisce l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 c.p.), dall’altro istituisce la funzione giurisdizionale, che si pone come strumento principale per l’attuazione del diritto sostanziale in caso di mancata cooperazione da parte dei consociati. Il processo, quindi, attraverso l’attività delle parti e del giudice, mira a far ottenere ai titolari delle situazioni di vantaggio gli stessi risultati che avrebbero dovuto ottenere attraverso la cooperazione spontanea da parte dei consociati. A tale riguardo, in particolare, Chiovenda ha affermato che il processo deve dare per quanto è possibile a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello che egli ha diritto di conseguire .
In alcuni casi, tuttavia, l’ordinamento assegna alla tutela giurisdizionale contenzione una funzione non strumentale rispetto al diritto sostanziale, consentendo all’autorità giudiziaria di costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici sostanziali (sentenze costitutive).
Limitando l’attenzione alle ipotesi in cui il processo assumere una funzione strumentale, comunque, possiamo constatare come la diversità strutturale delle situazioni sostanziali imponga l’adozione da parte dello Stato di forme diverse di tutela giurisdizionale.