Nel corso del processo di cognizione viene esercitata la funzione giurisdizionale. È la funzione volta all’accertamento, o alla declaratoria, della volontà astratta della legge nel caso concreto.

Le norme prevedono una disciplina generale ed astratta. Es. art. 1153 cc. riguarda uno dei modi di acquisto della proprietà a titolo originario (atto di trasferimento del diritto astrattamente idoneo / buona fede dell’acquirente / bene mobile / consegna del bene). La volontà della legge è che l’acquirente acquisti la proprietà anche se colui con il quale ha posto in essere l’atto di compravendita non ne è proprietario. La legge parla di atto astrattamente idoneo, non dice compravendita, potrebbe essere anche una donazione. Può succedere che sorgano delle incertezze sulla produzione dell’effetto traslativo (es. il vecchio proprietario rivendica il bene e nega che l’acquirente l’abbia acquistato). Per ciò esiste il processo di cognizione con cui si accerta se si è verificato l’effetto previsto dalla norma generale ed astratta. Si accerta nel caso concreto (con riferimento ai fatti concretamente avvenuti) quella che è la volontà generale ed astratta della legge.

L’accertamento opera reiterando, con riferimento al caso concreto, la volontà astratta della legge e sostituendosi ad essa. Si parla di accertamento come lex specialis: l’accertamento si sostituisce alla norma generale ed astratta e disciplina la fattispecie concreta (dirà che Caio è il proprietario di questo bene, e non Sempronio che l’ha rivendicato). La situazione fra le parti è quella definita dall’accertamento.

Questo fenomeno dell’accertamento come effetto della funzione giurisdizionale è il cardine della cosa giudicata materiale (art. 2909 cc.): “l’accertamento, contenuto nella sentenza passata in giudicato, fa stato ad ogni effetto tra le parti”. È un accertamento incontrovertibile, non può più essere messo in discussione (al termine del processo di cognizione la sentenza accerta incontrovertibilmente se il proprietario sia Caio o Sempronio). Reitera la volontà della legge, ma nel caso concreto (la fattispecie non è più disciplinata dalla norma generale ed astratta). La cosa giudicata materiale (o sostanziale) resiste alle leggi sostanziali retroattive e alle sentenze della Corte Costituzionale che dichiarano l’incostituzionalità della norma generale ed astratta.

Art. 2909 cc. disciplina anche il momento a partire dal quale si produce questo effetto di accertamento: il passaggio in giudicato (art. 324 c.p.c. definisce la sentenza passata in giudicato come quella che non è più impugnabile con le impugnazioni ordinarie).

Vi è un binomio fra giurisdizione ed accertamento, non può esservi l’una senza l’altra.

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