il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma art.190. Fermi i motivi d’appello le conclusioni potranno essere modificate solo in relazione ai fatti ed elementi di diritto che siano deducibili nel corso del giudizio di appello. Il termine per il deposito in cancelleria è determinato in 60 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Due discipline distinte per le eventualitĂ  della discussione della causa che si svolga dinanzi:

  • alla corte d’appello → ciascuna delle parti nel precisare le conclusioni può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Il presidente provvede quindi con decreto sulla richiesta fissando la data dell’udienza di discussione, da tenersi entro 60 giorni con lo stesso decreto designa altresi il relatore. La discussione è preceduta dalla relazione e la sentenza è depositata in cancelleria entro 60 giorni successivi.
  • al tribunale → il giudice monocratico quando una delle parti lo richiede dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali e fissa l’udienza di discussione non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse.

L’appello contro la sentenza di estinzione del processo

in caso di sentenza che ha dichiarato l’estinzione del processo di cognizione di primo grado o che ha provveduto sul reclamo contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti o per inattivitĂ  delle parti o rigetta l’eccezione relativa, si applica il rito della decisione con sentenza ma in camera di consiglio. In tale giudizio di gravame il collegio quando è necessario autorizza le parti a presentare memorie fissando i rispettivi termini e provvede in camera di consiglio con sentenza. Se il giudice d’appello riformerĂ  la sentenza che abbia dichiarato l’estinzione del processo, dovrĂ  rimettere la causa al giudice di primo grado.

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