Ostacolo alla connessione le norme ordinarie di competenza e l’eventuale diversità dei riti ai quali le cause sono assoggettate. Esistono diversi riti:

– Rito del lavoro: controversie di lavoro e previdenziali

– Rito delle locazioni: parificato oggi al rito del lavoro

– Rito delle controversie agrarie: anche in materia di contratti agrari

– Rito per le opposizioni alle ingiunzioni per sanzioni amministrative:

– Rito camerale: anche per fattispecie dei diritti soggettivi

– Rito societario: per contenzioso societario e controversie di rapporti societari, bancari, mobiliari, opere pubbliche.. esteso successivamente alla proprietà industriale

Di fronte alla possibile contemporanea pendenza di cause sottoposte a riti differenti il legislatore ha affrontato il problema del trattamento processuale delle cause connesse soggette a riti diversi. Distinzione tra:

– Connessione per coordinazione: cause connesse che possono essere indipendentemente decise. Es. ipotesi di connessione per oggetto, titolo o identità di questioni

– Connessione per subordinazione: pregiudizio ben più grave. Es. subordinazione reciproca o interdipendenza e ipotesi di pregiudizialità-dipendenza.

Accogliendo questa distinzione l’art.40 cpc stabilisce che nei casi previsti art.31-32-34-35-36, le cause cumulativamente proposte o successivamente riunite debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l’applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli art.409-442. La regola di attrazione delle cause connesse ad un unico rito vale tanto se le cause siano state proposte inizialmente in un unico processo quanto se successivamente riunite. La riunione dei processi sarà possibile dunque solo nel rispetto delle ordinarie regole di competenza e di rito.

La legge ha ulteriormente stabilito che qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o in subordine col rito previsto per la causa di maggior valore. La regola applica il rito stabilito per quella che ha attratto l’altra causa dinanzi a lui è oggi poco usata e ancora più rara è l’ipotesi subordinata per cause soggette a diversi riti speciali per applicare il rito per la causa di maggior valore.

A seguito della riunione se la causa è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile, il giudice provvede a norma art.426-427 e 439.

Si favorisce poi il cumulo processuale quando una causa di competenza del giudice di pace sia connessa con altra causa di competenza del tribunale:

– Le relative domande possono essere proposte innanzi al tribunale affinché siano decise nello stesso processo

– Se le cause sono proposte davanti al giudice di pace o al tribunale il giudice di pace deve pronunziare anche d’ufficio la connessione a favore del tribunale e rimettergli la causa. Vale la regola generale per cui la connessione non può essere eccepita dalle parti o rilevata d’ufficio dopo la prima udienza e la rimessione non può essere ordinata se la causa principale non consente l’esauriente trattazione e decisione delle cause connesse. Il giudice deciderà poi le cause secondo diritto.

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