Il giudice dopo aver stabilito se abbia giurisdizione deve stabilire se è competente. La competenza è la quantità di potere giurisdizionale riconosciuta a ciascun ufficio giudiziario nei confronti degli altri uffici giudiziari appartenenti allo stesso ordine. Il legislatore ha stabilito tre criteri di collegamento tra le controversie e gli uffici giudiziari:
1) quello fondato sulla natura della causa cd. Competenza per materia
2) quello fondato sul valore della causa cd. Competenza per valore
3) quello fondato su determinati elementi di collegamento spaziale tra la controversia e gli uffici giudiziari cosiddetti Competenza per territorio
Occorre rilevare che poiché vi sono sia tanti giudici dello stesso tipo sia giudici di tipo diverso gli uffici giudiziari vengono organizzati secondo una dislocazione orizzontale e sono strutturati in senso piramidale. Alla dislocazione orizzontale fanno capo i criteri di competenza territoriale dato che essi stabiliscono se una controversia spetti ad un determinato mandamento pretorile piuttosto che ad un altro, ovvero se la controversia spetti ad un determinato circondario piuttosto che ad un altro, ovvero se la controversia spetti ad un determinato distretto di corte d’appello piuttosto che ad un altro. Alla dislocazione in senso verticale o piramidale fanno invece capo i criteri di competenza per materia e valore dato che essi stabiliscono se la controversia spetti nell’ordine agli uffici del giudice di pace, alle preture o al tribunale e nei gradi successivi alle corti d’appello e alla corte di cassazione.
Per stabilire la competenza di una controversia occorre operare nel seguente modo. In primo luogo occorre vedere se la controversia rientri nelle attribuzioni di un determinato ufficio giudiziario per ragioni di materia e se ciò non sia si passa ad esaminare il valore. Determinato il giudice competente in primo grado per materia o valore e cioè il giudice di pace, il pretore o il tribunale si determina quale di essi sia competente per territorio. La competenza per i gradi successivi è determinata automaticamente tenuto conto dei vari scalini della piramide.
Da quanto detto ne deriva che mentre la ripartizione della competenza secondo criteri territoriali risponde a ragioni prevalentemente organizzative e cioè evitare di intasare alcuni uffici e lasciare privi di lavoro altri, la ripartizione della competenza secondo i criteri di materia e valore risponde a valutazioni che attengono alla importanza e alle caratteristiche intrinseche della lite in base alle quali il legislatore ritiene che determinate controversie siano decise meglio da alcuni giudici piuttosto che da altri.
Ciò comporta che mentre l’incompetenza per materia o per valore (al quale va assimilata quella territoriale inderogabile) da luogo a dei vizi abbastanza gravi, quella per territorio derogabile da invece luogo ad un vizio meno grave. Dispone infatti l’art 38 c.p.c. che l’incompetenza per materia, valore, e per territorio inderogabile può essere rilevata anche d’ufficio non oltre la prima udienza di trattazione. L’incompetenza territoriale derogabile deve invece essere eccepita dalla parte interessata nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado con espressa indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Occorre rilevare che l’art 6 c.p.c. disciplina gli accordi sulla competenza anteriori al giudizio i quali sono possibili solo con riguardo alla competenza territoriale derogabile e devono avvenire con le forme previste dal codice. Negli altri casi la deroga è invalida e l’invalidità può essere fatta valere con un eccezione non oltre la prima udienza di trattazione. Il sistema delineato dal nuovo art 38 c.p.c. è simile a quello previsto per le cause di lavoro e se ne discosta sostanzialmente per due punti:
1) la prima differenza è data dal fatto che mentre il giudice ordinario deve rilevare l’incompetenza fino alla prima udienza di trattazione il giudice del lavoro la può rilevare per tutta l’udienza di discussione
2) la seconda differenza è data dal fatto che mentre nel rito ordinario la parte può eccepire l’incompetenza (tranne quella territoriale derogabile) fino alla prima udienza di trattazione nel rito del lavoro la parte deve eccepirla nella comparsa di risposta.