L’estinzione è una forma di chiusura anticipata del processo rispetto al suo naturale epilogo cioè la pronuncia della sentenza. L’ordinamento prevede 2 distinte cause di estinzione del processo:

  • La rinuncia agli atti → atto di parte o di suo procuratore speciale che è efficace se accettata personalmente o per mezzo di procuratore speciale, dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione o da quelle parti che hanno assunto conclusioni per far definire il processo con una conclusione di merito. Sia la rinuncia che l’accettazione non tollerano condizioni o termini (actus legitimi). L’estinzione è dichiarata con ordinanza e il giudice liquida le spese.
  • L’inattività delle parti → omissione di un atto di impulso processuale esercizio di potere-onere della parte. Bisogna distinguere 2 ipotesi:

a- contumacia attore: se il convenuto ne fa richiesta il giudice istruttore ordina che sia proseguito il giudizio, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo e il processo si estingue. Cancellazione-estinzione immediata.

b- mancata costituzione del convenuto: se il giudice istruttore rileva un vizio che importa nullità della notificazione della citazione fissa l’attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. Se il convenuto non si costituisce nemmeno all’udienza è dichiarato contumace. Se l’attore non osserva l’ordine di rinnovazione il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue.

c- mancata costituzione di tutte le parti nei termini stabiliti: il processo deve essere riassunto nel termine di 1 anno altrimenti si estingue

d- altre inattività: cancellazione della causa dal ruolo o immediata estinzione del processo.

e- mancata comparizione delle parti all’udienza: diversamente sanzionata se si verifica per entrambe le parti o solo per l’attore, mentre è senza conseguenze se è il convenuto.

Se nessuna delle parti compare nella prima udienza il giudice ne fissa una successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo. Contro l’ordinanza di cancellazione le parti possono agire sia con la riassunzione del processo sia resistendo all’eccezione di estinzione, fondata sul decorso di un anno da quel provvedimento. Se solo l’attore costituito non compare alla prima udienza e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui il giudice fissa una nuova udienza. Se non compare ancora il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.

Modus operandi dell’estinzione → opera di diritto ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Nel processo collegiale ordinanza del giudice istruttore o sentenza, nel processo dinanzi al giudice unico deve essere sempre con sentenza. L’ordinanza è soggetta a reclamo quando sia emanata dal giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico e quindi solo nel processo collegiale. Precisamente l’ordinanza è allora impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Questo rimedio è rimasto in vigore solo contro l’ordinanza dichiarativa dell’estinzione del processo. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di 10 giorni dalla pronuncia dell’ordinanza. Il reclamo può essere presentato con semplice dichiarazione nel verbale d’udienza o con ricorso al giudice istruttore.

Se presentato in udienza il giudice assegna il termine immediatamente, se con ricorso il termine è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti assieme al termine. Scaduti tali termini il collegio provvede entro 15 giorni successivi in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo e con ordinanza non impugnabile se l’accoglie. Il mezzo d’impugnazione, solo contro la sentenza, è l’appello con funzione di querela nullitatis. L’estinzione del processo non estingue l’azione, rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze di merito e quelle della cassazione che regolano la competenza. Le prove raccolte sono valutate a norma dell’art.116 (argomenti di prova). Le spese del processo estinto sono a carico delle parti che le hanno anticipate.

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