Notificato l’atto di citazione al convenuto, l’attore deve costituirsi in giudizio entro dieci giorni (art. 165) e provocare l’iscrizione della causa a ruolo, ossia l’iscrizione della causa nei registri della cancelleria tenuta a trattarla e deciderla. La nota d’iscrizione deve contenere tutti gli estremi per l’individuazione della causa (es. indicazione delle parti, individuazione del procuratore) (artt. 168 co. 1 e 71 disp. att.). Contemporaneamente all’iscrizione della causa nel ruolo generale, il cancelliere forma il fascicolo di ufficio (art. 168 co. 2), nel quale inserisce tutti gli elementi necessari e sufficienti per la storia del processo (es. atto di citazione, provvedimenti del giudice).

L’art. 168 bis, con riferimento al fascicolo di ufficio, stabilisce che il cancellerie lo presenta senza indugio al presidente del tribunale il quale, con decreto scritto in calce alla nota di iscrizione al ruolo, designa il giudice istruttore (secondo un sistema tabellare approvato dal CSM) davanti al quale le parti devono comparire, se non crede di procedere egli stesso all’istruzione (co. 1): individuato l’ufficio giudiziario competente, infatti, si deve procedere all’individuazione del giudice persona fisica che dovrà trattare la singola controversia. Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice e gli trasmette il fascicolo (co. 3). Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore non tiene l’udienza la comparizione è di ufficio rimandata all’udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato (co. 4). Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza di comparizione fino ad un massimo di quarantacinque giorni (co. 5).

 Venti giorni prima della prima udienza di comparizione, il convenuto è tenuto a costituirsi in cancelleria (art. 166). Più che un obbligo si tratta di un onere: il convenuto può costituirsi anche successivamente a tale termine, ma solo se la costituzione è tempestiva egli convenuto può svolgere le attività previste a pena di decadenza dall’art. 167 co. 2 e 3.

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