L’intervento coatto su istanza di parte prevede che ciascuna parte possa chiamare in causa un terzo al quale ritiene la causa comune, o dal quale pretende di essere garantito. Pertanto due sono le ipotesi di intervento coatto su istanza di parte:
– Intervento coatto per comunanza di causa: da come si interpreta l’elemento della comunanza dipende l’ambito di applicazione dell’istituto:
La giurisprudenza ammette la comunanza di causa in quattro ipotesi:
1, 2, 3 Ogniqualvolta il terzo si trova in una posizione tale che potrebbe effettuare intervento volontario. Pertanto la comunanza di causa si ha nell’ipotesi in cui il terzo potrebbe fare:
o Intervento adesivo;
o Intervento principale: non vi sono problemi.
Esempio: Tizio e Caio controvertono in ordine ad un diritto di proprietà su un immobile. Anche Sempronio afferma di essere proprietario di quell’immobile. L’intervento di Sempronio prende il nome di intervento del terzo pretendente. Anche le due parti potrebbero aver interesse a sentire il terzo per fare accertare anche nei suoi confronti la titolarità del diritto di proprietà (in questo caso si ha la chiamata del terzo pretendente).
o Intervento litisconsortile.
Esempio: Tizio da una somma mutuo a Caio, gli eredi pro quota sono Sempronio e Mevio. Tizio ha agito solo verso Sempronio.
Per quale ragione dovrebbe essere chiamato nel processo Mevio? Sono due diritti autonomi e Sempronio non avrebbe alcun beneficio a chiamare Mevio perché le obbligazioni sono pro quota (sono connesse solo per il titolo).
Allo stesso modo, Tizio che interesse può avere a chiamare Mevio nel processo? Lo avrebbe potuto benissimo fare sin dall’inizio.
La legge prevede che la chiamata del terzo, se fatta dal convenuto, deve essere fatta nel seguente modo: il convenuto deve voler dichiarare di chiamare in causa un terzo e chiedere lo spostamento della prima udienza (lo si deduce dal coordinamento dell’art. 167 c.p.c. e 269 c.p.c.). L’attore può chiamare in causa il terzo alla prima udienza solo se l’interesse a chiamare in causa il terzo sorge dalle difese del convenuto e vi è stata l’autorizzazione (es. nel caso della chiamata del vero obbligato al risarcimento il convenuto si difende affermando che il vero obbligato sia un terzo).
Pertanto ogni chiamata di un terzo implica la proposizione di una domanda nei suoi confronti, e con riferimento ad ogni domanda devono esserci le condizioni di trattabilità e decidibilità della causa nel merito. Ci si deve chiedere quale sia l’interesse ad agire sia nel caso che sia il convenuto a chiamare in causa il terzo, sia che sia l’attore a chiamare in causa il terzo. Difficilmente l’attore non è in grado di conoscere che vi siano altri obbligati pro quota, avrebbe potuto instaurare un litisconsorzio facoltativo nei loro confronti sin dall’inizio.
Le obbligazioni solidali paritarie (o a interesse comune) sono quelle in cui ciascun obbligato solidale ha il diritto di regresso verso gli altri obbligati solidali (è il diritto a rivalersi della perdita patrimoniale subita in proporzione alla responsabilità di ciascuno).
Le obbligazioni solidali dipendenti (o a interesse uni soggettivo) sono quelle in cui il diritto di regresso non è reciproco, non spetta a colui nel cui interesse è sorta l’obbligazione solidale (es. nella fideiussione l’obbligazione sorge nei confronti dell’obbligato principale: il diritto di regresso non spetta all’obbligato principale verso il fideiussore, ma spetta al fideiussore verso l’obbligato principale; responsabilità oggettiva e solidale del proprietario del veicolo rispetto ai danni cagionati dal conducente: il diritto di regresso spetta al proprietario nei confronti del conducente).
Se viene instaurato il processo nei confronti di colui nel cui interesse sorge l’obbligazione solidale (nel caso della fideiussione nei confronti dell’obbligato principale, nel caso della circolazione di veicoli nei confronti del conducente), questi non ha alcun interesse a chiamare in causa il coobbligato solidale, quindi è preferibile quell’opinione che critica la possibilità di chiamare in causa del terzo. Gli altri soggetti (sia il coobbligato solidale che ha diritto di regresso nel caso di obbligazioni solidali uni soggettive, sia tutti i coobbligati solidali nel caso delle obbligazioni solidali paritarie) potrebbero avere un interesse a chiamare in causa il terzo, ma non per comunanza di causa, bensì per chiamarlo in garanzia come previsto dall’art. 106 c.p.c. (questi sono titolari del diritto di regresso nei confronti di questi terzi).
Esempio obbligazioni uni soggettive: se il creditore instaura processo solo contro il fideiussore (sul piano del diritto sostanziale il fideiussore è garante del creditore), è anche vero che il vero che il fideiussore ha il diritto di regresso nei confronti dell’obbligato principale e quindi potrebbe chiamarlo in garanzia.
Il diritto di garanzia è il diritto ad essere tenuto indenne dalla perdita patrimoniale conseguente, dal punto di vista sostanziale all’esistenza dei diritti altrui, dal punto di vista processuale all’accoglimento di domanda altrui.
Il diritto di regresso non è altro che una species di questo genus, è il diritto di rivalersi della perdita patrimoniale, sempre conseguenza all’esistenza di diritti altrui o all’accoglimento della domanda altrui, che viene fatto falere nei confronti di chi ha cagionato la perdita e in proporzione alla responsabilità di ciascun coobbligato.
Quindi, nel caso delle obbligazioni solidali, è giustificata la chiamata del terzo nei confronti del quale si ha il diritto di regresso, ma non per comunanza di causa ma per chiamarlo in garanzia (proponendo anche la domanda di garanzia).
4. Quarta ipotesi è quella della chiamata del vero obbligato che si ha quando il convenuto si difende affermando di non essere il vero obbligato in quanto l’obbligato è un terzo (es. in un ipotesi di danno causato dalla circolazione di veicoli il danneggiato agisce nei confronti di uno dei conducenti, il quale si difende affermando di non essere egli il vero responsabile del danno. Il vero obbligato pertanto potrà essere chiamato nel processo). La chiamata può essere fatta sia dall’attore che dal convenuto.
La giurisprudenza estende automaticamente la domanda, proposta nei confronti del convenuto, nei confronti del terzo a prescindere da una manifestazione di volontà dell’attore. Quindi, se il danneggiato da un incidente automobilistico (Tizio) agisce nei confronti di uno dei conducenti dei veicoli (Caio), costui si può difendere affermando di non essere egli il responsabile bensì un terzo (Sempronio). Pertanto se viene chiamato in causa Caio, allora la giurisprudenza estende automaticamente la domanda contro Sempronio.
Questa soluzione è stata criticata perché dovrebbe esserci almeno una manifestazione di volontà dell’attore: è chiaro che se è l’attore che chiama in causa Sempronio, proporrà la domanda anche nei suoi confronti, quindi il problema di fatto non si pone; ma se Sempronio è chiamato in causa dal convenuto, dovrebbe esserci una manifestazione di volontà dell’attore volta ad estendere la domanda al terzo chiamato (altrimenti viene violato il principio della domanda).
Un orientamento minoritario, non accolto dalla giurisprudenza, poi ammette anche l’ipotesi del terzo titolare del rapporto pregiudiziale.
Esempio: l’INPS agisce verso il datore per ottenere il pagamento dei contributi previdenziali, il datore si difende eccependo l’inesistenza del rapporto di lavoro in relazione a quel determinato dipendente. Si dice che la causa è comune al terzo titolare del rapporto pregiudiziale (avrebbe interesse a chiamare in causa il terzo sia l’INPS, per far accertare l’esistenza del rapporto di lavoro, sia il datore di lavoro, per far accertare l’inesistenza del rapporto di lavoro).
Questa opinione è criticata perché l’esistenza del rapporto di lavoro, rispetto all’oggetto della controversia (il diritto ai contributi previdenziali), si configura come questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 34 c.p.c. (ha per oggetto una situazione sostanziale che potrebbe essere oggetto di un autonomo processo). Tuttavia quando si interpreta l’art. 34 c.p.c. si introduce un limite soggettivo, nel senso che si può proporre la domanda di accertamento incidentale, rispetto a questa questione pregiudiziale, solo se la situazione sostanziale oggetto della questione pregiudiziale intercorre tra le stesse parti tra le quali intercorre anche la situazione sostanziale oggetto del processo. Cioè è possibile proporre la domanda di accertamento incidentale solo se titolari del rapporto giuridico oggetto della questione pregiudiziale sono le stesse parti che sono parti del processo (tra le quali intercorre la situazione sostanziale dedotta in giudizio). Se questa situazione sostanziale fa capo ad un terzo, l’interpretazione dominante dell’art. 34 c.p.c. esclude la possibilità di proporre domande di accertamento incidentale (quella questione pregiudiziale può essere solo decisa con efficacia incidenter tantum).
Nell’esempio sopra la situazione che si viene a creare è esattamente quella di una domanda di accertamento incidentale proposta nei confronti anche di un terzo che viene chiamato in causa, Allora si dice che quest’interpretazione dell’art. 106 c.p.c. perviene ad un risultato che non si ammette con riguardo all’art. 34 c.p.c., quindi non è legittimo interpretare l’art. 106 c.p.c. in tale maniera.
Vi è un opinione che nega che si possa chiamare in causa un terzo, sia nell’ipotesi in cui questo terzo potrebbe fare intervento adesivo, sia nell’ipotesi in cui potrebbe fare intervento litisconsortile:
o Se si ammettesse la chiamata in causa di chi è titolare di un rapporto dipendente bisognerebbe ammettere la chiamata in causa di chiunque è garante, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 1485 cc. (questo perché è titolare di una situazione sostanziale che dipende dalla situazione sostanziale oggetto del processo). Si pone una difficoltà rispetto alla previsione della seconda parte dell’art. 106 c.p.c. che prevede la chiamata in garanzia: se anche non esistesse la chiamata in garanzia, partendo dal presupposto che si può sempre chiamare in causa il terzo titolare di un rapporto dipendete, qualsiasi garante potrebbe essere chiamato in causa. Per dare un senso al fatto che sia espressamente prevista la domanda in garanzia bisogna ritenere che non è vero che è possibile chiamare in causa qualsiasi terzo titolare di un rapporto dipendente, quindi qualsiasi garante. Allora significa che non si può nemmeno chiamare in causa il titolare di un rapporto dipendete che potrebbe fare intervento adesivo. Quindi si esclude l’ammissibilità della chiamata per comunanza di causa di colui che potrebbe fare intervento adesivo;
o Sarebbe assurdo non ammettere la chiamata del terzo, il cui diritto sostanziale è connesso in maniera forte rispetto a quello controverso (per pregiudizialità di pendenza e quindi potrebbe fare intervento adesivo), e ammetterlo quando il terzo è titolare di un diritto sostanziale che è solo connesso per l’oggetto o per il titolo a quello controverso (intervento litisconsortile).
Nel caso di chiamata del terzo pretendente formalmente vi è sempre una connessione per l’oggetto o per il titolo, ma di fatto la connessione fra le domande è molto più stretta perché, anche sé è vero che il diritto del terzo rimane impregiudicato dalla cosa giudicata, una volta che le domande vengono dedotte in giudizio non possono essere accolte entrambe (si parla anche di dipendenza reciproca tra le domande).
Questa opinione restrittiva ammette la chiamata in causa del terzo solo in due ipotesi:
o Nella chiamata del terzo pretendente;
o Nella chiamata del terzo vero obbligato.
Tradizionalmente si ritiene che la chiamata del terzo implichi sì la proposizione di una domanda per cui il terzo diventa parte e soggetto alla cosa giudicata, ma questa domanda sarebbe una domanda di mero accertamento proposta nei confronti del terzo avente ad oggetto il diritto sostanziale originariamente controverso. Pertanto non vi sarebbe un ampliamento della materia del contendere. Questa opinione è stata criticata.
Esempio della chiamata del terzo pretendente: nei confronti di questo terzo verrebbe ad essere proposta una domanda di mero accertamento che ha per oggetto il rapporto pregiudiziale, ma il rapporto pregiudiziale è la titolarità del diritto sostanziale controverso (se sia titolare l’attore o il convenuto). Che senso ha pronunciare solo sulla domanda su chi sia titolare del rapporto controverso, ed estendere questo accertamento nei confronti del terzo?
Per risolvere questo problema è stata formulata altra opinione, che è preferibile, che ritiene che quando vi è la chiamata del terzo in realtà vi sia un ampliamento della materia del contendere ogniqualvolta l’intervento volontario del terzo avrebbe comportato un ampliamento della materia del contendere. Nell’esempio sopra la chiamata del terzo, nei confronti del terzo pretendete, implicherebbe la proposizione non di una domanda di mero accertamento che non amplia la materia del contendere, ma di una domanda di accertamento negativo del diritto vantato dal terzo (quindi un ampliamento della materia del contendere).
Il chiamato in causa ha dei poteri ampi, non è soggetto a delle preclusioni. Con riguardo al fenomeno degli interventi si è osservato che mal si concilia attribuire ad un terzo poteri diversi a seconda del modo con cui egli accede al processo. Cioè, sia che faccia intervento volontario sia che faccia intervento coatto, i poteri del terzo dovrebbero dipendere esclusivamente dalla titolarità della situazione sostanziale in ragione della quale l’intervento viene effettuato (es. se un soggetto fa intervento principale, non può avere poteri diversi da quelli che sono attribuiti al terzo nell’ipotesi della chiamata del terzo pretendente). Questa è un’opinione che supporta quell’opinione favorevole ad ammettere poteri più ampi a favore di chi fa l’intervento volontario rispetto a quelli che apparentemente si deducono dalla lettera della legge.
Quindi secondo l’opinione tradizionale la regola è che chi viene chiamato nel processo non sopporta limiti ai poteri, ma applicando questa regola non si giustifica l’attribuzione di poteri ridotti all’interveniente adesivo che interviene volontariamente. In realtà, se si riconosce all’interveniente adesivo poteri più limitati (perché si ritiene che sia una parte accessoria), allo stesso modo si devono riconoscere al terzo titolare di rapporti dipendenti, che interviene in modo coatto, gli stessi poteri. La natura dei poteri deve essere determinata dalla situazione sostanziale legittimante (dalla situazione sostanziale in ragione della quale avviene l’intervento).
– Intervento coatto per chiamata in garanzia: quando si parla di chiamata in garanzia bisogna distinguerla dalla chiamata in causa del garante prevista dall’art. 1485 cc. che viene fatta per estendere l’accertamento contenuto nella sentenza e privare il venditore della difesa prevista dal medesimo articolo (potrà solo avanzare altre difese).
La chiamata in garanzia implica la proposizione di una domanda di garanzia, è prevista dalla seconda parte dalla seconda parte dell’art. 106 c.p.c. Vi è sempre un ampliamento della materia del contendere. La domanda di garanzia viene proposta in via subordinata ed eventuale all’accoglimento della domanda principale.
Una particolarità che riguarda la proposizione è che potrebbe essere lo stesso attore a proporre la domanda di garanzia (es. il compratore, trovandosi dinnanzi ad un terzo che vanti la proprietà sul bene da lui comprato, potrebbe agire con una domanda di accertamento negativo del diritto del terzo e contestualmente agire verso il venditore chiamandolo in garanzia). L’attore potrebbe chiamare in causa un terzo fin dall’inizio, senza così incorrere nel limite che la chiamata del terzo in corso di causa da parte dell’attore è ammissibile solo se l’interesse alla chiamata sorge dalle difese del convenuto.
Quando parliamo di garanzia bisogna distinguere fra:
Garanzia propria (un tempo era propria solo la garanzia reale, impropria la garanzia personale):
Garanzia reale (o formale): è connessa al fenomeno del trasferimento dei diritti. Se viene trasferito un diritto reale allora vi è la garanzia per l’evizione (art. 1477 cc.), se viene trasferito un diritto di credito allora la garanzia è prevista dall’art. 1266 cc. che prevede che il cedente il credito deve garantire l’esistenza del diritto di credito al momento del diritto di credito (è il cosiddett nomen verum o cessione pro soluto).
Se si prevede che venga garantito l’adempimento da parte del cedente, si parla di garanzia nomen bounm o cessione pro solvendo.
La chiamata in garanzia, nel caso delle obbligazioni solidali dipendenti, non può essere effettuata da parte di colui che non ha diritto di regresso (es. se viene convenuto solo l’obbligato principale non potrà chiamare in garanzia il fideiussore). Nel caso delle obbligazioni solidali paritarie qualsiasi coobbligato convenuto può chiamare in garanzia gli altri coobbligati solidali.
Nel caso delle obbligazioni solidali, quando il diritto di garanzia assume la veste del diritto di regresso, se viene accolta la domanda di garanzia, la sentenza che viene pronunciata è una sentenza sospensivamente condizionata (es. se il creditore agisce nei confronti del fideiussore questi può chiamare in garanzia l’obbligato principale in quanto ha diritto di regresso. Il diritto di regresso sorge solo quando viene adempiuto l’obbligo da parte dell’obbligato solidale. Se il giudice accoglie la domanda di garanzia allora questa condanna è sospensivamente condanna all’adempimento da parte del fideiussore);
Garanzia personale (o semplice).
Garanzia impropria: si fa riferimento al fenomeno delle vendite a catena (es. il produttore vende al grossista, il grossista vende al distributore, il distributore vende i beni al dettagliante, il dettagliante vende i beni al consumatore finale). Qui ciascuna vendita è completamente autonoma dall’altra (anche il bene venduto è diverso, quindi è diverso il petitum mediato perché non c’è scritto che la vendita fra dettagliante e consumatore finale deve avere per oggetto la stessa identica merce che è stata oggetto della vendita fra produttore e grossista). Si è parlato di garanzia impropria quando ad esempio viene contestata la qualità della merce da parte del consumatore finale rispetto al dettagliante e viene instaurato un processo. Ci si chiede se dettagliante allora possa chiamare in garanzia impropria colui che gli ha venduto la merce che poi lui ha venduto (il grossista). Fra le due cause vi è una connessione solo di fatto, non vi è una connessione giuridica perché gli elementi di identificazione delle due domande sono completamente diversi (ecco perché si parla di garanzia impropria). Alla fine la giurisprudenza ha ammesso la chiamata in garanzia impropria con il limite che il giudice adito deve essere competente anche per la domanda di garanzia, quindi la domanda di garanzia deve rientrare nella competenza sia per valore che per territorio semplice del giudice adito.
L’art. 32 c.p.c. prevede la domanda di garanzia: è uno di quei rapporti in ordine ai quali hanno poi operato gli ultimi due commi dell’art. 40 c.p.c. Quindi se la domanda principale pende davanti al giudice di pace, e la domanda di garanzia propria è di competenza per valore del giudice superiore, tutta la causa viene trasferita al giudice superiore. Invece la domanda di garanzia impropria deve rientrare nella competenza del giudice di pace (per valore e per territorio), altrimenti è inammissibile, o secondo altra soluzione deve esserci la dichiarazione di incompetenza (è preferibile considerarla inammissibile perché non esistono i presupposti stabiliti dalla legge).
Non trova applicazione l’art. 108 c.p.c. (estromissione del garantito) che prevede che se il garante comparisce (quindi o interviene volontariamente o è chiamato in causa) ed accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi, se non le altri parti non si oppongono, può essere estromesso (il garante sta in causa in luogo del garantito: è un fenomeno di sostituzione processuale). La sentenza però opera sempre anche nei confronti dell’estromesso che subirà sempre l’efficacia della cosa giudicata (è una deroga ai limiti soggettivi della cosa giudicata).
Questo istituto non può trovare sicuramente applicazione nel caso di garanzia impropria. Trova applicazione solo nei casi di garanzia reale, fondamentalmente per ragioni storiche.
Nelle ipotesi di garanzia impropria può trovare applicazione l’istituto della separazione delle cause poiché i rapporti sono autonomi.
Nell’ipotesi di chiamata in garanzia propria, la separazione non può aver luogo perché le cause sono tra loro dipendenti.
La sentenza di condanna, in caso domanda di garanzia impropria, non è mai condizionata proprio perché sono rapporti autonomi.
Nell’ipotesi di impugnazione della sentenza (se sono accolte o respinte entrambe le domande) le cause sono scindibili (si applica l’art. 332 c.p.c. e non l’art. 331 c.p.c.).