Il 101 C.P.C. enuncia che il giudice non può statuire sopra alcuna domanda se la parte verso cui è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa. Questa norma va innanzitutto esaminata nella sua portata diretta ed esplicita: in questo senso occorre primariamente domandarsi chi è la “parte verso cui la domanda è proposta”: egli è il soggetto passivo della domanda, ossia chi, secondo quanto è affermato e chiesto nella domanda stessa, dovrà subire le conseguenze del richiesto provvedimento del giudice. Ex principio del contraddittorio, il soggetto deve esser “regolarmente citato” mediante “citazione”. Essa (si vede poi nel 2° libro), consiste in una vocatio davanti al giudice, con le indicazioni delle relative modalità di tempo e luogo. La vocatio deve esser portata a conoscenza del suo destinatario in modo che si possa esser certi di questa conoscenza (la cosiddetta “consegna dell’atto di citazione (vocatio+domanda)”. Tutto questo perché poi il soggetto passivo possa difendersi, se lo voglia. Quindi in pratica dal principio ex 101 C.P.C. ci si riconduce a un principio di uguaglianza delle parti, secondo cui chi subirà gli effetti del processo deve poter svolgere in quel processo un ruolo attivo (mediante la cosiddetta ”difesa” che è diritto costituzionale ex 24 2°) (principio dell’”audiatur et altera pars”. Da ciò però si può arrivare a dire che c’è un diritto di tutte le parti di poter svolgere un ruolo attivo nel processo di cui dovranno subire gli effetti (111 2°, riformato con l. 69/2009). Quindi per espletare questo diritto di difesa, la citazione deve esser regolare: ossia devono esser attuati una serie di comportamenti che sono insieme preordinati a conseguire tutte le suddette finalità. L’ultima parte del 101 C.P.C. dice “la parte… e non è comparsa”. La legge considera la comparizione del soggetto passivo della domanda davanti al giudice come un requisito sostitutivo (non aggiuntivo) rispetto alla regolarità della citazione. Quindi la congiunzione “e…” si dovrebbe intendere come alternativa alla regolarità stessa. Quindi l’eventuale comparizione del soggetto passivo toglie rilievo a ogni eventuale vizio della citazione. Abbiamo poi il 183 4° C.P.C. che impone al giudice di provocare previamente il contraddittorio sulle questioni che può e intende rilevare d’ufficio. Mediante il 101 Costituzione, si da a questa previsione un rilevo costituzionale.

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