È la dichiarazione, proveniente dalla parte, di fatti che sono a sé favorevoli e sfavorevoli all’altra parte (è il contrario della confessione). Fa prova a favore di chi lo rende.
Il giuramento ha per oggetto fatti e non diritti.

Esistono tre tipi di giuramento (Art. 2736 c.p.c.):
–          Decisorio: quello che è deferito da una parte all’altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa;
–          Suppletorio: quando è il collegio che deferisce ad una parte il giuramento per farne dipendere la decisione della causa. Lo deferisce quando le domande o le eccezioni non sono pienamente provate ma non sono del tutto sfornite di prova, ad. esempio alcune circostanze fanno ritenere che il fatto esiste mentre altre fanno ritenere che non esiste (si parla di semiplena probatio);
–          Estimatorio: quello che il giudice deferisce ad una parte per determinare il valore della cosa oggetto della domanda quando non è possibile determinarlo altrimenti. In questo caso il giudice fissa anche un limite al di sotto del quale deve tenersi la parte.

L’efficacia del giuramento è massima, il giudice è vincolato in modo assoluto. Non è ammessa né la revoca del giuramento, né la revocazione della sentenza fondata sul giuramento (uno dei motivi di revocazione ex n. 2) art. 395 c.p.c. è che si sia giudicato in base a prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza, o che la parte ignorava essere state riconosciute o dichiarate false prima della sentenza. Nell’ipotesi del giuramento falso invece non è ammessa la revocazione della sentenza). È solo possibile chiedere il risarcimento del danno.

Il legislatore ha attribuito quest’efficacia al giuramento decisorio poiché è un temperamento al rigore dell’onere della prova: quando una parte allega un fatto ma non riesce a provarlo, l’ultima strada per riuscire a provarlo è il giuramento (è un’extrema ratio).
Il giuramento decisorio viene deferito sì a una parte, ma l’altra parte può riferirlo: una parte dice all’altra “giura su questo fatto”, l’altra parte può dire “giura tu che non è avvenuto questo fatto”. È per questa ragione che requisito del giuramento è che il fatto sia comune ad entrambe.

Quando una parte deferisce il giuramento formula una serie di fatti. Il giuramento deve avere carattere decisorio: da quella dichiarazione su quei fatti deve dipendere totalmente o parzialmente la decisione della causa. Per questo motivo si consente al giudice di modificare la formulazione del fatto affinché abbia carattere decisorio. In seguito alla modificazione della formulazione però, la parte che ha chiesto l’ammissione del mezzo di prova può revocare la sua richiesta.
Quando una parte deferisce il giuramento può ancora revocarlo fino a quando l’altra parte non dichiara di essere pronta a giurare o non lo riferisce.

Fino al ‘95 le ordinanze che ammettevano i mezzi di prova erano soggette al reclamo che ora è previsto solo contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione del processo (quindi non erano revocabili dal giudice che le aveva emanate). Ora le ordinanze che ammettono i mezzi di prova sono revocabili, allora la giurisprudenza ha affermato che è revocabile l’ordinanza che ammette il giuramento decisorio persino dopo che è stato reso. Non è che un escamotage per sottrarsi al rigore delle conseguenze qualora venga reso il giuramento.

Il giuramento reso solo da alcuni dei litisconsorti necessari è liberamente valutabile.
Il giuramento deve provenire da persona capace di disporre del diritto cui si riferiscono i fatti oggetto del giuramento, e non può avere per oggetto fatti relativi a diritti indisponibili.

 

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