Entro tre mesi (un anno prima della l. n. 69 del 2009) dalla pubblicazione della sentenza con cui la Corte di cassazione ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, la causa può essere riassunta davanti al giudice di rinvio. Tale riassunzione si fa mediante citazione notificata personalmente alla controparte ad opera di una delle parti della fase rescindente (art. 392).
Il giudizio di rinvio non è la continuazione del giudizio di appello o la sua riassunzione, ma rappresenta la fase rescissoria del giudizio di cassazione, diretta a colmare il vuoto aperto nella controversia di merito dalla pronuncia di annullamento: dal momento che l’art. 393 dispone che la mancata riassunzione della causa nel termine previsto comporta l’estinzione dell’intero processo, infatti, considerando il giudizio di rinvio come un nuovo giudizio di appello, si porrebbe il problema di conciliare tale disposizione con l’art. 338, che ricollega all’estinzione del procedimento di secondo grado il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Considerandolo invece come la fase rescissoria del giudizio di cassazione, è del tutto logico che in seguito alla sua estinzione l’unico provvedimento che rimane in vita sia la sentenza della Corte di cassazione, rescindente la sentenza di appello.
L’art. 394 co. 1 dispone che il giudizio di rinvio è disciplinato dalle norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa. Il co. 2 stabilisce che le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata. L’art. 394 co. 3 limita la portata della disposizione stabilendo che le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata . Tale divieto viene tuttavia meno quando la necessità di prendere nuove conclusioni nel giudizio di rinvio sorga dalla sentenza di cassazione (eccezione) (es. se nel giudizio di merito si verifica una nullità processuale che abbia impedito ad una parte di spendere i poteri processuali conseguenti, cassata la sentenza impugnata per il motivi di cui all’art. 360 n. 4, davanti al giudice di rinvio è necessario consentire alla parte di esercitare quei poteri processuali che non ha potuto spendere nel giudizio di merito a causa della nullità).
La sentenza del giudice di rinvio può essere a sua volta impugnata in Cassazione se ha violato o male applicato il principio di diritto o se presenta un altro vizio di attività o di giudicato. Se la Corte cassa con rinvio deve per la seconda volta rimettere la causa ad un diverso giudice di pari grado (giudice di secondo rinvio).