Gli artt. 737 ss. fanno riferimento ad un processo che inizia e si conclude in sole sei norme. Questo è il motivo per cui si dice che cognizione piena significa predeterminazione di forme e termini da parte del legislatore, mentre cognizione sommaria equivale ad ampia discrezionalità del giudice nello stabilire le regole del procedimento, pur nel rispetto dei principi del giusto processo:

  • l’art. 737 stabilisce quale sia la forma che deve assumere la domanda giudiziale (ricorso) e quella del provvedimento finale (decreto motivato);
  • l’art. 738 prevede che, nei casi in cui deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti del giudizio gli vengono comunicati. Con riferimento all’istruzione, l’art. 738 stabilisce che il giudice può assumere informazioni . Tale espressione tradizionalmente allude ad una duplice atipicità, delle fonti di prova e dei modi di acquisizione di tali fonti al processo (ampia discrezionalità);
  • l’art. 739 disciplina le impugnazioni previste nei confronti del provvedimento: il reclamo ad un giudice superiore, che decide in camera di consiglio, può essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria (procedimento unilaterale) e dalla notificazione ad opera della parte (procedimento bilaterale);
  • l’art. 740 prevede la legittimazione del pubblico ministero al reclamo;
  • l’art. 741, con riferimento all’efficacia del provvedimento adottato in camera di consiglio, stabilisce che esso non sia provvisoriamente esecutivo, ma che lo diventi decorsi i dieci giorni previsti per la proposizione del reclamo;
  • l’art. 742 stabilisce il regime di stabilità del provvedimento camerale, il quale è revocabile e modificabile in qualsiasi momento, con conservazione dell’efficacia delle convenzioni eventualmente concluse con i terzi;
  • l’art. 742 bis individua l’ambito di applicazione degli articoli in esame a tutti i procedimenti in Camera di consiglio, anche se non regolati dai capi precedenti.
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